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Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 802 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IMU - Agevolazioni ed esenzioni - Norme di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva - Sussiste - L'indicazione normativa che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, la qualifica come essenziale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava l'avviso di accertamento IMU per il 2016 sostenendo che gli immobili erano beni-merce (rimanenze di impresa) e dunque esenti da IMU. Eccepiva che sussistevano tutti gli elementi costitutivi dell'esenzione (immobile costruito dall'impresa, destinazione alla vendita/iscrizione in bilancio come rimanenze, immobile non locato), che l'omessa dichiarazione non poteva precludere il beneficio in sede giudiziaria alla luce del principio fissato dalle SS.UU. n.13378/2016, che avrebbe potuto rimediare con ravvedimento o con dichiarazione integrativa, e che la successiva normativa (L.160/2019) aveva tolto l'obbligo della dichiarazione rendendo ingiustificabile una sanzione/decadenza.

La decisione

Appello rigettato. La Corte ha ritenuto che le norme che prevedono esenzioni sono di stretta interpretazione e che, ove la normativa condiziona l'esenzione alla presentazione della dichiarazione, l'omissione della dichiarazione impedisce il riconoscimento del beneficio. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta (L.160/2019) e ha considerato inapplicabile l'arresto SS.UU. 13378/2016 perché quest'ultimo riguarda correzioni di una dichiarazione effettivamente presentata. Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis

    Consente la presentazione di dichiarazione integrativa per correggere errori/omissioni entro termini predeterminati; non supplisce all'assenza della dichiarazione quando la legge subordina l'esenzione alla sua effettiva presentazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Stabilisce i termini per l'emendamento delle dichiarazioni e per le attività di accertamento; non opera a favore del contribuente che non ha presentato alcuna dichiarazione richiesta per ottenere l'esenzione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Prevede il termine di decadenza per il rimborso dei versamenti (48 mesi); citata nella Suprema Corte per delineare rimedi diversi dall'invocata omissione dichiarativa.

  • L. 160/2019 (Finanziaria 2020)

    Ha modificato la disciplina per i periodi successivi (in vigore dal 01.01.2020) eliminando l'obbligo della dichiarazione per talune fattispecie; tuttavia la Corte ha ritenuto che la normativa sopravvenuta non abbia efficacia retroattiva né abroghi la disciplina applicabile al 2016.

  • Cass. SS.UU. n. 13378/2016

    Principio secondo cui il contribuente può emendare la dichiarazione e, in sede contenziosa, opporsi alla pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione presentata; la Corte ha escluso la rilevanza di tale principio quando non esiste alcuna dichiarazione originaria da correggere.

  • Normativa IMU che subordina l'esenzione alla presentazione della dichiarazione

    La disposizione normativa che collega espressamente il diritto all'esenzione alla presentazione della dichiarazione è qualificata come condizione essenziale e non può essere disattesa per ragioni fattuali o interpretazioni estensive.

  • Costituzione (artt. 2, 3, 24, 53, 97, 113)

    Richiamati dalla contribuente come profili di illegittimità costituzionale dell'accertamento (capacità contributiva, uguaglianza, tutela giurisdizionale, buon andamento PA); la Corte ha ritenuto tali richiami generici e non sufficientemente esplicitati per sollevare questioni rilevanti ai fini del giudizio.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
  • Se la legge condiziona un'esenzione alla presentazione di una specifica dichiarazione, l'omessa presentazione impedisce il riconoscimento dell'esenzione anche in sede giurisdizionale, salvo che si tratti di errore o omissione in una dichiarazione effettivamente presentata da poter correggere con gli strumenti previsti.
  • La possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa o al ravvedimento operoso non sostituisce l'effetto preclusivo dell'assenza della dichiarazione originaria quando la normativa la qualifica come condizione essenziale per il beneficio.
  • Le norme sopravvenute si applicano ratione temporis; una modifica legislativa successiva che elimina l'obbligo non opera retroattivamente sui periodi già prescritti, salvo espressa disposizione.
  • La mera esigenza di evitare una presunta doppia imposizione (es. IRES + IMU) non giustifica un'interpretazione estensiva delle esenzioni quando la legge richiede espressamente un adempimento formale.
  • In sede contenziosa il contribuente può sempre allegare errori di fatto o di diritto relativi a una dichiarazione presentata; tuttavia non può fondare il proprio diritto all'esenzione su circostanze di fatto se la legge richiede l'obbligo formale della dichiarazione non adempiuto.

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