Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 259 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Associazione sportiva dilettantistica- Regime di esenzione - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava che l'ASD e il suo rappresentante si erano appropriati di fondi dell'ente e che l'associazione non poteva fruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991 per gli anni 2011-2012-2013, oltre alla omessa presentazione delle dichiarazioni e alla mancata esibizione della contabilità. La CTP aveva annullato gli avvisi ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale e riconoscendo all'associazione lo status di ASD (anche per affiliazione CONI). L'Agenzia ha impugnato sostenendo: (i) inesistenza di violazione del contraddittorio (il PVC era stato notificato e non erano state presentate osservazioni nei 60 giorni), (ii) che l'affiliazione al CONI non basta a provare l'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro e che l'onere della prova spetta al contribuente, (iii) che le indagini della Guardia di Finanza avevano rilevato elementi di natura penale giustificanti il raddoppio dei termini di accertamento e la responsabilità solidale del legale rappresentante.

La decisione

La Corte d'appello (CTR) ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando le sentenze della CTP che avevano annullato gli avvisi. Ha ritenuto che l'ASD non avesse assolto all'onere probatorio relativo alla natura non lucrativa dell'attività (l'affiliazione CONI non è sufficiente di per sé), che non sussistesse la nullità per violazione del contraddittorio (il PVC era stato notificato e il contribuente non aveva prodotto osservazioni nei termini), che fosse applicabile il raddoppio dei termini in presenza di elementi che imponevano la denuncia per reato, e che il legale rappresentante potesse rispondere in via solidale anche rispetto a vicende successive all'estinzione formale dell'ente. Per questi motivi l'appello dell'Agenzia è stato accolto e l'ASD e D. L. D. sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di causa (liquidate in Euro 3.000,00 per il primo e in Euro 3.000,00 per il secondo grado, oltre accessori).

Norme richiamate

  • legge 398/1991

    Prevede un regime fiscale agevolato per determinate associazioni sportive dilettantistiche; tuttavia l'accesso alle agevolazioni richiede l'effettiva assenza di fini di lucro e il rispetto delle condizioni statutaria e gestionale, onere probatorio a carico del contribuente.

  • art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente (statuto dei diritti del contribuente)

    Dopo il rilascio della copia del verbale di chiusura indagini (PVC) il contribuente può comunicare osservazioni entro 60 giorni e l'amministrazione deve valutarle; l'ufficio non può emettere l'avviso prima del decorso di detto termine. Se il contribuente non presenta osservazioni il controinteressato non può poi invocare l'assenza di contraddittorio.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 59

    Norma procedurale sulla competenza e, in concreto, sulla rimessione degli atti al giudice di primo grado in presenza di vizi formali; citata nel contesto relativo alla regolarità del contraddittorio e alla rimessione per presunto difetto di contraddittorio.

  • art. 1, commi 130-131-132, legge 208/2015

    Richiamati in relazione alla decorrenza e alla durata dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali (dies a quo e termini quinquennali applicabili).

  • art. 38 Codice Civile

    Richiama la responsabilità per le obbligazioni dell'ente: coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione possono essere tenuti a rispondere solidalmente per le obbligazioni dell'ente.

Massime di principio

  • L'affiliazione o l'iscrizione al registro CONI è un elemento estrinseco non decisivo: il contribuente deve provare l'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro e il rispetto delle clausole statutarie previste dalla normativa per godere delle agevolazioni fiscali.
  • L'onere della prova circa la natura non lucrativa e il rispetto delle condizioni per le agevolazioni spetta al soggetto che invoca l'agevolazione; allegazioni generiche sono insufficienti.
  • Se al termine delle indagini è stato notificato il PVC, il contribuente deve presentare osservazioni entro 60 giorni o rischia di non poter invocare successivamente la violazione del contraddittorio; l'assenza di osservazioni rende legittima l'emissione dell'avviso dopo il decorso del termine.
  • Quando dalle indagini emergono elementi che giustificano la notizia di reato la regola del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento può applicarsi, indipendentemente dall'esito del processo penale.
  • I rappresentanti e chi ha operato in nome e per conto dell'ente possono essere chiamati a rispondere in via solidale per le obbligazioni tributarie dell'ente, anche in presenza di successiva estinzione formale dell'associazione se l'estinzione non era opponibile all'amministrazione al momento delle indagini.
  • Per evitare rischi in situazioni analoghe conservare statuto aggiornato con le clausole richieste dalla legge, tenere e conservare la documentazione contabile anche quando la normativa prevede semplificazioni, e rispondere tempestivamente alle richieste/diffide derivanti dal PVC.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.