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Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cinque avvisi di accertamento IMU (anni 2013-2017) per due appartamenti e due garage costruiti e destinati alla vendita dalla societa' aaaaa s.r.l., rimasti invenduti e non locati. Il Comune contestava il diritto all'agevolazione/esenzione prevista per gli immobili costruiti e destinati alla vendita, sostenendo che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione IMU entro i termini prescritti (condizione prevista dalla normativa di riferimento) e pertanto gli avvisi erano legittimi. In appello e' stata anche discussa la tempestivita' dell'impugnazione comunale alla luce delle sospensioni dei termini per emergenza Covid e del periodo feriale.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello del Comune. Ha ritenuto applicabile l'art. 115 c.p.c. per la mancata costituzione del Comune in primo grado, con la conseguenza che i fatti non contestati dal resistente in primo grado (classificazione degli immobili come rimanenze di bilancio, mancata locazione, destinazione alla vendita) si considerano ammessi. Sul merito ha confermato che, ai sensi della normativa richiamata, gli immobili costruiti e destinati alla vendita e non locati godevano dell'esenzione IMU per il periodo considerato. L'appello e' stato pertanto respinto e il Comune condannato al pagamento delle spese di lite per l'appello (euro 1.500 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 13 D.L. n. 201/2011 (comma 9-bis riscritto)

    Prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. La Corte ha ritenuto che i requisiti sostanziali dell'esenzione erano soddisfatti (immobili classificati come rimanenze, non locati, destinati alla vendita).

  • art. 2, comma 5-bis D.L. n. 102/2013 conv. L. n. 124/2013

    Norma collegata alle modalita' di fruizione/agevolazione dell'esenzione IMU; il Comune aveva sostenuto che fosse necessaria una specifica dichiarazione IMU per ottenere l'agevolazione entro termini prescritti. La Corte, pero', ha ritenuto che i fatti comprovati e non contestati (mancata locazione, qualificazione come rimanenze) consentivano di riconoscere l'esenzione.

  • art. 327 c.p.c.

    Stabilisce il termine semestrale per proporre l'appello nel processo civile. La questione della decorrenza e delle sospensioni (emergenziale e feriale) e' stata esaminata, con riferimento alle norme emergenziali e alla giurisprudenza di legittimita'.

  • art. 83 D.L. n. 18/2020 e art. 36 D.L. n. 23/2020

    Prevedono la sospensione dei termini processuali per il periodo emergenziale Covid-19; la Corte ha richiamato tali disposizioni per valutare la tempestivita' dell'appello del Comune e ha riferito la giurisprudenza della Cassazione sulla cumulabilita' con la sospensione feriale.

  • art. 158 del "Decreto Rilancio"

    Ha precisato la possibilita' di cumulabilita' della sospensione dei termini processuali con altre sospensioni (es. sospensione del termine di impugnazione). La Corte l'ha richiamato nel ragionamento sui termini di impugnazione in epoca Covid.

  • art. 115 c.p.c.

    Stabilisce che, se la parte resistente non si e' costituita nel giudizio di primo grado, si considerano ammessi i fatti affermati dall'attore che il resistente non abbia contestato; la Corte ha applicato questa regola per escludere la possibilita' del Comune di contestare in appello i fatti non dedotti in primo grado.

  • Legge n. 742/1969 (sospensione feriale dei termini)

    Regola la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale; la Corte ha analizzato la cumulabilita' di tale sospensione con quella emergenziale e seguito orientamenti di legittimita'.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione resistente non si costituisce nel giudizio di primo grado, i fatti non contestati dal resistente si considerano ammessi e non possono essere rimessi in discussione in appello (art.115 c.p.c.).
  • Per ottenere l'esenzione IMU per immobili costruiti e destinati alla vendita occorre dimostrare i requisiti sostanziali: destinazione alla vendita permanente, qualificazione come rimanenze di magazzino/bilancio e mancata locazione; la mancata presentazione di una dichiarazione formale puo' essere rilevante solo se l'amministrazione eccepisce il vizio in primo grado.
  • In controversie tributarie e' essenziale depositare e conservare documentazione probatoria (bilanci, iscrizioni al registro delle imprese, visure catastali, prove di assenza di locazione) che provi lo status degli immobili come rimanenze e la loro destinazione alla vendita.
  • Sulle scadenze processuali occorre considerare cumulativamente le sospensioni: emergenziale (Covid) e quella feriale; la giurisprudenza e la normativa emergenziale possono rendere prorogabili i termini e determinare differenti date di decorrenza, quindi calcolare con attenzione i termini applicabili al caso concreto.
  • In sede di impugnazione il Comune o l'ente locale deve valutare attentamente la costituzione in primo grado: la mancata partecipazione può comportare l'impossibilita' di contestare fatti decisivi successivamente.

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