Sentenza del 21/11/2023 n. 754 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
DOGANE - Dazi antidumping - Illegittimità - Istanza di rimborso - Tardività - Circostanze particolari - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha richiesto il rimborso di dazi antidumping pagati su 18 importazioni (2007), sostenendo che i regolamenti UE istitutivi (Reg. CE 1472/06 e 1294/09) fossero illegittimi in seguito a pronunce WTO e della Corte di Giustizia UE. L'Ufficio ha respinto l'istanza come tardiva (presentata oltre il termine perentorio di 12 mesi previsto dal Codice Doganale). La ricorrente ha invocato l'"situazione particolare" ex art. 239 CDC per superare la decadenzale. I giudici di primo e secondo grado avevano dato ragione alla società, ritenendo sussistente la situazione particolare; la Cassazione ha annullato per motivazione apparente e rinviato. La Corte di Giustizia nazionale ha quindi riesaminato la questione valutando la tardività e l'ambito delle eccezioni al termine decadenziale, richiamando la giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La decisione
La Corte ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) e, sul merito della tardività, ha ritenuto infondata la qualificazione della vicenda come "caso eccezionale". Ha interpretato gli artt. 236 e 239 CDC alla luce della giurisprudenza UE (cause C-659/13 e C-34/14, C-533/10) e nazionale (Cass. 18817/2017) stabilendo che: il superamento del termine decadenziale è ammesso solo nei casi di caso fortuito o forza maggiore; controversie giurisdizionali o contrasti interpretativi non costituiscono tali casi; l'annullamento di un regolamento antidumping da parte del giudice dell'Unione non è caso fortuito/forza maggiore; pronunce successive ai termini decadenziali incontrano il limite dei rapporti esauriti. Di conseguenza la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della società e confermando il provvedimento di diniego dell'Ufficio. Spese compensate integralmente per tutti i gradi.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di revisione/accertamento; richiamato come procedura amministrativa disponibile per contestare gli accertamenti doganali.
Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE) - art. 236
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi. Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.
Il rinvio chiarisce che la proroga prevista dal secondo comma opera solo se è provato che il contribuente non ha potuto chiedere il rimborso per caso fortuito o forza maggiore; non include l'illegittimità successiva di un regolamento comunitario.
Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE) - art. 239
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine.
Il termine perentorio di 12 mesi è stringente; i 'casi eccezionali' che consentono il superamento sono interpretati restrittivamente come coincidenti con i casi fortuiti o di forza maggiore di cui all'art.236.
Regolamenti UE istitutivi dei dazi (Reg. CE 1472/2006, Reg. CE 1294/2009, Reg. CE 1225/2009)
I regolamenti antidumping interessati dalla vicenda erano oggetto di contenzioso internazionale e comunitario; tuttavia la successiva invalidazione/annullamento di tali regolamenti non costituisce, di per sé, causa fortuita o forza maggiore ai fini della proroga dei termini decadenziali.
Richiesta di sospensione per attendere pronunce estere è stata respinta: la Corte ritiene irrilevante per la questione della tardività la pendenza di giudizi in altre giurisdizioni, che applicano ordinamenti diversi.
Interrogazione parlamentare E-0637/2004 e risposta della Commissione
La Commissione aveva già interpretato che i "casi eccezionali" dell'art.239 si riferiscono ai casi fortuiti o di forza maggiore e che un procedimento giuridico non costituisce caso eccezionale.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE: cause riunite C-659/13 e C-34/14 (04.12.2016)
La Corte UE ha affermato che l'illegittimità di un regolamento antidumping dichiarata dal giudice dell'Unione non è 'caso fortuito o di forza maggiore' ai sensi dell'art.236 CDC; principio vincolante per i giudici nazionali.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE: C-533/10 (14.06.2012)
Conferma che l'illegittimità di un regolamento non è circostanza anormale e che l'interessato avrebbe potuto chiedere rimborso sin dal primo versamento.
Cassazione civile, sent. n. 18817/2017
Principio secondo cui l'efficacia retroattiva di una pronuncia che dichiara la disciplina in contrasto con diritto UE incontra il limite dei rapporti esauriti; termini decadenziali non sono automaticamente riaperti.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30431/2021
Ha annullato la sentenza di secondo grado per motivazione apparente rinviando la questione alla CTR ligure; ha contribuito al rinvio per nuovo esame qui compiuto.
Massime di principio
- La domanda di rimborso di dazi antidumping deve essere presentata entro il termine perentorio di 12 mesi dalla comunicazione dell'importo dovuto; il mancato rispetto comporta inequivocabile tardività salvo casi eccezionali.
- Le eccezioni al termine decadenziale sono interpretate restrittivamente: sono ammesse solo per caso fortuito o forza maggiore debitamente giustificati; controversie giuridiche o contrasti interpretativi non sono sufficiente giustificazione.
- L'annullamento successivo di un regolamento antidumping da parte del giudice dell'Unione non costituisce, di per sé, causa fortuita o forza maggiore e quindi non rinnova automaticamente i termini per chiedere rimborso.
- Pronunce successive ai termini decadenziali incontrano il limite dei rapporti esauriti: l'efficacia retroattiva delle sentenze è comunque limitata dalla certezza del diritto e dalla tutela delle situazioni giuridiche consolidate.
- In casi analoghi è prudente presentare tempestivamente istanza amministrativa di rimborso/revisione entro i termini decadenziali e, se si ritiene sussistere forza maggiore, documentare accertabilmente l'impossibilità materiale di presentare la domanda.
- La mera pendenza di procedimenti in altre giurisdizioni non giustifica normalmente la sospensione del processo nazionale né il superamento del termine decadenziale; le richieste di sospensione devono motivare la rilevanza e l'omogeneità del diritto applicabile.
- Dato l'orientamento giurisprudenziale, in situazioni nuove o controverse è possibile che giudici diversi diano esiti non univoci; ciò aumenta l'importanza dell'iniziativa cautelativa del contribuente e della corretta documentazione delle ragioni di eventuale impossibilità.
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