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Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 803 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Accertamento - Sul perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore del bene ex art 7 Legge 448/2001 non influisce l'omessa redazione o presentazione di una perizia di stima - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva versata ai sensi dell'art. 7 L. 448/2001 per i terreni, sostenendo che il versamento era viziato perché non era stata redatta né presentata una perizia di stima giurata, requisito che a suo avviso avrebbe reso il pagamento privo di causa e quindi recuperabile tramite la procedura di rimborso di cui all'art. 38 DPR 602/1973. L'appellante deduceva un errore nella sua volontà di pagare l'imposta, nonché la mancata perfezione della procedura di rideterminazione del valore per assenza della perizia.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello. Ha affermato che l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 7 L. 448/2001 è una scelta volontaria del contribuente e costituisce una manifestazione di volontà non revocabile (salvo il caso di errore essenziale e oggettivamente riconoscibile ex art. 1428 c.c.). Di conseguenza non è applicabile la procedura di rimborso di cui all'art. 38 DPR 602/1973, che richiede errori materiali, duplicazioni o inesistenza dell'obbligazione tributaria. Inoltre la Corte ha ritenuto che la mancata redazione o presentazione della perizia, che per il comma 4 dell'art. 7 deve essere conservata e resa disponibile su richiesta dell'Amministrazione entro il termine indicato, non impedisce il perfezionamento dell'opzione fiscale e non legittima il rimborso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 448/2001

    La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

    La perizia è un documento da conservare e fornire su richiesta dell'Amministrazione ma non è condizione preliminare per il perfezionamento dell'opzione fiscale; la sua assenza non annulla automaticamente l'efficacia della scelta di rideterminazione e del relativo versamento.

  • art. 38 DPR 602/1973

    La procedura di rimborso prevista si applica in presenza di errori materiali, duplicazione di imposta o inesistenza dell'obbligazione tributaria; non è idonea a restituire versamenti effettuati in base a scelte discrezionali del contribuente.

  • art. 1428 c.c.

    Permette la revisione delle dichiarazioni di volontà solo in caso di errore essenziale e obiettivamente riconoscibile; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse.

  • Cass. 12/11/2014 n. 24057 (giurisprudenza)

    Conferma che l'imposta sostitutiva ex art. 7 è una scelta volontaria del contribuente che produce effetti irretrattabili e che l'Amministrazione ottiene un introito immediato in cambio della facoltà esercitata.

  • Altra giurisprudenza citata (Cass. 20/01/2016 n. 939; Cass. 13/01/2016 n. 385; Cass. 02/04/2015 n. 6688; Cass. 20/02/2015 n. 3410)

    Sostengono in termini coerenti che non sono riconoscibili rimborsi per versamenti derivanti da scelte discrezionali del contribuente, salvo le ipotesi tassative (errore materiale oggettivo, duplicazione, inesistenza dell'obbligazione).

Massime di principio

  • La rideterminazione del valore ai sensi dell'art. 7 L. 448/2001 è una opzione fiscale volontaria: chi la esercita compie una manifestazione di volontà che, salvo errori essenziali e riconoscibili, non è revocabile né rimborsabile tramite la procedura di cui all'art. 38 DPR 602/1973.
  • L'omessa redazione o la mancata presentazione preventiva della perizia di stima non impedisce il perfezionamento dell'opzione fiscale; la perizia va conservata dal contribuente e prodotta su esplicita richiesta dell'Amministrazione entro i termini previsti.
  • La procedura di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 richiede circostanze oggettive come errore materiale riconoscibile, duplicazione d'imposta o inesistenza dell'obbligazione; un mero errore di giudizio o di motivo (es. valutazione economica errata) non è sufficiente.
  • Per ottenere successo in una richiesta di rimborso relativa a versamenti volontari è necessario dimostrare un vizio rilevante e obiettivamente riconoscibile della dichiarazione di volontà (ad es. errore essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c.), non semplice rimorso o sproporzione del risultato fiscale.
  • Prassi prudente per il contribuente: prima di esercitare l'opzione per la rideterminazione del valore, farsi redigere una perizia giurata e conservarne copia idonea a dimostrare la correttezza della scelta; in assenza di tale prova, la richiesta di rimborso avrà scarse probabilità di successo.
  • In sede contenziosa l'onere di provare l'esistenza di un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile grava sul contribuente; le valutazioni soggettive o discrezionali sono difficilmente ribaltabili.

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