Sentenza del 21/11/2023 n. 312 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso avviso di accertamento IMU 2013 su immobile ex IACP in comproprietà (1/3 ciascuno tra ricorrente, madre e sorella). Il ricorrente sosteneva che la madre, assegnataria originaria e residente nell'immobile, era titolare del diritto di abitazione e che tale diritto si sarebbe mantenuto anche dopo il riscatto e la successiva comproprietà ex art.1 co.6 L.560/1993; inoltre affermava che la soggettività passiva IMU, ex art.9 co.1 D.lgs. 23/2011, gravava sulla titolare del diritto di abitazione (la madre) e non sul ricorrente.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'originario assegnatario non era proprietario al momento della morte (il riscatto si è perfezionato nel 1996 ad opera degli eredi), per cui non poteva operare il meccanismo previsto dall'art.540 c.c. e che il diritto di abitazione non è sopravvissuto come diritto esclusivo che esonerasse il ricorrente dall'IMU. L'art.1 co.6 L.560/1993 tutela il diritto di abitazione dell'assegnatario solo quando il riscatto sia effettuato da familiari conviventi “in luogo” dell'assegnatario che non provvede; nel caso di specie i coeredi hanno esercitato il riscatto in qualità di aventi causa, divenendo comproprietari pro quota, e il diritto di abitazione dell'assegnatario defunto si è assorbito nella proprietà pro quota. Conseguentemente l'appellante, in qualità di comproprietario, è soggetto passivo IMU per la sua quota; la madre (coniuge) è esente in quanto comproprietaria e residente nell'immobile (esenzione per abitazione principale). Sono state compensate le spese di lite del grado.
Norme richiamate
Legge n. 560/1993, art. 1 co. 6
"hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4, gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario."
La norma va intesa nel senso che, se i familiari conviventi acquistano l'alloggio in luogo dell'assegnatario (cioè il riscatto è effettuato da familiari conviventi invece che dall'assegnatario), il diritto di abitazione dell'assegnatario rimane salvo; non si applica quando i coeredi riscattano in qualità di aventi causa, divenendo proprietari pro quota.
D.lgs. n. 23/2011, art. 9 co. 1
La soggettività passiva IMU grava sui proprietari degli immobili o sui titolari di diritti reali come usufrutto, uso, abitazione; pertanto chi è comproprietario è soggetto all'imposta per la propria quota, mentre l'eventuale esenzione per abitazione principale riguarda il proprietario residente nell'immobile.
Codice civile, art. 540
Non applicabile nel caso perché detta norma (sul legato ex lege) presuppone che il de cuius fosse proprietario del bene al momento della morte; nel caso di specie il de cuius non era proprietario alla morte (il riscatto si è perfezionato successivamente), per cui non può farsi ricorso a tale istituto.
Codice civile, art. 1022
Citato in sede di doglianza dal ricorrente (sull'asserita incompatibilità tra diritto di abitazione e comproprietà); la decisione non riconosce applicazione generale che impedisca la convivenza di diritti personali di abitazione e diritti di proprietà pro quota qualora le condizioni di legge e contratto non lo prevedano.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica degli atti e dei fatti (chi ha esercitato il riscatto e in quale veste: avente causa/erede o familiare convivente che acquista in luogo dell'assegnatario) è determinante per stabilire se il diritto di abitazione dell'assegnatario rimane "salvo" o si assorbe nella proprietà.
- Se il diritto di abitazione sussiste come diritto reale a favore di una specifica persona (usufrutto, abitazione), la soggettività passiva IMU può gravare su chi detiene quel diritto reale; se invece il diritto era meramente soggettivo o si è assorbito nella proprietà pro quota, saranno i comproprietari a essere tassati per le rispettive quote.
- La semplice convivenza dell'assegnatario o il fatto che un soggetto occupi come residente principale l'immobile non trasferisce automaticamente l'esenzione IMU agli altri comproprietari: l'esenzione per abitazione principale riguarda il proprietario/residente, non ogni comproprietario non residente.
- L'art.1 co.6 L.560/1993 va interpretato restrittivamente: tutela il diritto di abitazione dell'assegnatario quando i familiari acquistano in sostituzione dell'assegnatario; se il trasferimento della proprietà avviene per successione/riscatto operato dagli eredi, la situazione giuridica può essere diversa.
- In contenziosi IMU su immobili ex IACP è essenziale documentare la titolarità reale (atto di riscatto, contratto originario, data del trasferimento) e la natura del diritto di abitazione (reale o personale) per determinare la soggettività passiva e le eventuali esenzioni.
- In assenza di precedenti normativi o giurisprudenziali chiari, le corti valutano la prevalenza della qualifica sostanziale dei rapporti (chi era proprietario quando è sorto il diritto, chi ha esercitato il riscatto, contenuto contrattuale) piuttosto che semplici affermazioni formali sulla titolarità del diritto di abitazione.
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