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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16975/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 emesso dal Comune di Favignana nei confronti di una società proprietaria di un immobile concesso in comodato a un’associazione operante nell’isola. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CGT di secondo grado della Sicilia ha invece riconosciuto l’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, ritenendo applicabile il beneficio anche nell’ipotesi di utilizzo indiretto dell’immobile da parte di un ente non commerciale collegato strutturalmente e funzionalmente alla proprietaria, valorizzando la pretesa assenza di scopo di lucro della società. Il Comune ha impugnato la sentenza deducendo violazione dell’art. 73, comma 1, lett. a) e c), TUIR e dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l’esenzione presuppone che immobile e soggetto utilizzatore/proprietario coincidano oppure, comunque, che entrambi i soggetti siano enti non commerciali; ha inoltre censurato la qualificazione della società come soggetto assimilabile a ente non commerciale, osservando che una s.r.l. resta società commerciale anche se non operativa e che non era stato accertato in concreto il requisito oggettivo relativo alle modalità di svolgimento dell’attività nell’immobile. La contribuente ha anche eccepito giudicato esterno e inammissibilità, ma la Corte ha escluso entrambe le eccezioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento ICI. La Corte ha ritenuto che l’esenzione non spettasse perché il soggetto proprietario/possessore era una società di capitali, quindi non un ente non commerciale ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR. Ha precisato che, anche nell’ipotesi di utilizzo indiretto dell’immobile in comodato, l’agevolazione richiede pur sempre la natura non economica del comodante/proprietario e il concorrente requisito oggettivo dell’utilizzo dell’immobile per attività agevolate svolte con modalità non commerciali. Ha inoltre escluso che il giudicato esterno invocato potesse vincolare l’interpretazione della norma o estendersi a un diverso anno d’imposta. Infine, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e risultando insussistente il requisito soggettivo, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio e ha condannato la società alle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    “Sono esenti dall'imposta:…i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi… destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali…”

    L’esenzione ICI/IMU richiede la coesistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo; il beneficio compete ai soggetti non commerciali indicati dall’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR e riguarda immobili destinati esclusivamente ad attività meritevoli svolte con modalità non commerciali.

  • art. 73, comma 1, lett. a) e c), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le società di capitali non rientrano tra gli enti non commerciali di cui alla lett. c); la natura societaria e commerciale non viene meno per la sola inattività o non operatività.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011

    In tema di IMU rinvia alle esenzioni previste dall’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, sicché l’assetto dei requisiti soggettivi e oggettivi va letto in coordinamento con tale disposizione.

  • art. 1, comma 759, lett. g), l. n. 160/2019

    La norma conferma, in tema di nuova IMU, l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR e destinati a modalità non commerciali, poi oggetto di interpretazione autentica successiva.

  • art. 1, comma 71, l. n. 213/2023

    “gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c)… funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente…”

    Norma di interpretazione autentica: l’esenzione può operare anche in caso di comodato a ente non commerciale collegato al concedente, ma presuppone comunque che anche il concedente appartenga ai soggetti dell’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR.

  • art. 1, comma 777, l. n. 160/2019

    Attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare alcune ipotesi esentative, ma non può operare retroattivamente per annualità anteriori se la norma è innovativa.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni assorbite in primo grado e riproposte in cassazione non possono essere devolute come se fossero censure autonome, in mancanza di ricorso incidentale condizionato.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia/nullità non possono sopravvivere senza specifico motivo di impugnazione incidentale quando la sentenza di primo grado è stata sostituita da quella d’appello.

  • art. 1 del d.lgs. n. 504/1992

    Il presupposto dell’ICI è il possesso dell’immobile; perciò le esenzioni si riferiscono ai soggetti passivi titolari del possesso.

Massime di principio

  • L’esenzione dall’ICI/IMU per gli immobili destinati ad attività assistenziali o similari richiede, in via ordinaria, che il soggetto passivo proprietario/possessore rientri tra gli enti non commerciali previsti dall’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR e che l’immobile sia effettivamente destinato in modo esclusivo ad attività svolte con modalità non commerciali.
  • La concessione dell’immobile in comodato a un altro ente non commerciale può estendere il beneficio solo se ricorre un effettivo collegamento strutturale o funzionale tra comodante e comodatario e se anche il concedente conserva la natura di ente non commerciale; una società di capitali non può essere considerata ente non commerciale per il solo fatto di essere inattiva o priva di utili dichiarati.
  • Il giudicato esterno non vincola autonomamente l’interpretazione di una norma tributaria quando la questione attiene alla corretta individuazione dei requisiti legali dell’agevolazione; inoltre, in materia di annualità d’imposta diverse, gli accertamenti di fatto possono non avere efficacia espansiva se l’elemento costitutivo varia nel tempo.
  • Quando la Corte ritiene insussistente in modo dirimente il requisito soggettivo dell’agevolazione e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza d’appello e decidere nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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