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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00140/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un controllo formale su una dichiarazione Mod. 730/2015 relativa all'annualità d'imposta 2014, era stata emessa una cartella di pagamento per IRPEF, interessi e sanzioni nei confronti del soggetto che aveva apposto il visto di conformità sui documenti della dichiarazione presentata tramite CAF. Il ricorrente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che: (i) la Corte di merito non aveva esaminato alcuni motivi di appello autonomi, in particolare quello relativo all’incompetenza dell’ufficio che aveva iscritto a ruolo; (ii) la pretesa avesse natura sanzionatoria e dovesse quindi applicarsi il favor rei per la quantificazione della sanzione nella misura più favorevole; (iii) vi fosse omissione di pronuncia su un asserito giudicato esterno e interno sulla natura dell’art. 39 del d.lgs. 241/1997. Il primo motivo in cassazione denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’incompetenza della Direzione Provinciale di Roma, ritenuta competente invece la Direzione Regionale in base al domicilio fiscale del trasgressore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo pregiudiziale e assorbente. Ha affermato che, in materia di visto di conformità infedele, la competenza a contestare le violazioni e irrogare le relative sanzioni spetta in via funzionale e inderogabile alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, non potendo procedere direttamente l’ufficio locale. Poiché la Corte di merito non si era pronunciata sul motivo di appello relativo a tale incompetenza, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando la cartella di pagamento per incompetenza dell’ufficio che aveva curato l’iscrizione a ruolo. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l’omessa pronuncia integra vizio di nullità della sentenza

  • art. 39 d.lgs. 241/1997

    “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”

    attribuisce una competenza funzionale inderogabile alla Direzione Regionale per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni relative al visto di conformità infedele, con individuazione del criterio del domicilio fiscale del trasgressore

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997

    la responsabilità del soggetto che rilascia un visto infedele ha anche funzione punitiva e si collega alla sanzione per l’infedeltà del visto

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997

    prevede che le violazioni siano contestate e le sanzioni irrogate dalla Direzione Regionale competente, anche sulla base di segnalazioni degli uffici locali

  • art. 36 ter d.P.R. 600/1973

    richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione

  • art. 13 d.m. 164/1999

    richiamato quale disciplina delle dichiarazioni presentate con visto di conformità

  • art. 39 D.Lgs. 241/1997

    qualificato come disposizione con natura anche sanzionatoria, non meramente tributaria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’asserito giudicato esterno

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    invocato per il principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 7 CEDU

    invocato dal ricorrente a sostegno della natura punitiva della pretesa

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati dal ricorrente nel contestare la qualificazione e quantificazione della sanzione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ritenuto non applicabile in quanto la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di visto di conformità infedele, la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le relative sanzioni appartiene in modo inderogabile alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l’atto emesso dall’ufficio incompetente è illegittimo.
  • Quando una norma attribuisce una competenza funzionale per ragioni esterne e inderogabili, la sua violazione determina la nullità o illegittimità dell’atto amministrativo e il giudice deve rilevarla se tempestivamente dedotta.
  • L’omessa pronuncia su un motivo di appello autonomo integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza.
  • La responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele può presentare anche una funzione sanzionatoria e deterrente, oltre a eventuali profili risarcitori, restando soggetta alla disciplina speciale dell’art. 39 d.lgs. 241/1997.
  • Se la decisione di cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., annullando direttamente l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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