Cassazione Civile, Ordinanza n. 08131/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio per la novità della questione e l'assenza di precedenti univoci.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I ricorrenti avevano presentato dichiarazione di successione per un immobile caduto in successione, applicando in sede dichiarativa l'agevolazione "prima casa" sulle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione notificato successivamente, ha recuperato le maggiori imposte ritenendo indebitamente fruita l'agevolazione, poiché i contribuenti risultavano già comproprietari di altro immobile per il quale avevano in precedenza beneficiato della medesima agevolazione. I contribuenti hanno sostenuto in cassazione che, per le imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo non coincide con l'apertura della successione ma con l'esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura catastale; quindi, essendo tali formalità avvenute dopo l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta più favorevole, avrebbe dovuto applicarsi la normativa vigente al momento della presentazione della dichiarazione di successione e delle formalità pubblicitarie, non quella esistente alla data del decesso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
L'imposta ipotecaria ha a oggetto le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari; il momento rilevante è quello dell'esecuzione della formalità.
L'imposta catastale riguarda le volture catastali; anche qui il presupposto impositivo è collegato alla formalità eseguita.
Individua i soggetti obbligati al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in relazione alle formalità e volture richieste.
Collega il momento del pagamento e della riscossione all'atto della richiesta della formalità/voltura, confermando la rilevanza del momento in cui la formalità viene eseguita o richiesta.
art. 69, commi 2 e 3, L. n. 342/2000
È richiamato dai ricorrenti come disciplina che consente l'applicazione dell'agevolazione in presenza dei presupposti previsti dalla legge sopravvenuta.
art. 1, nota II-bis, comma 4-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La Corte lo applica ratione temporis in base al momento di esecuzione delle formalità, ritenendo che la normativa vigente a tale data governi la misura delle imposte ipotecaria e catastale.
È richiamato per la tesi dei giudici di merito e dell'Ufficio sull'apertura della successione come momento del trasferimento ereditario; la Corte distingue però questo piano da quello delle imposte ipocatastali.
L'Ufficio lo richiama per affermare che l'acquisto dell'erede si collega alla morte del de cuius, ma la Corte ritiene non decisivo tale dato ai fini delle imposte ipocatastali.
Sono richiamati in relazione alle forme di accettazione dell'eredità e alla retroattività dell'acquisto, ma la Corte li reputa irrilevanti per stabilire il momento impositivo delle imposte ipocatastali.
art. 1, comma 55, L. n. 208/2015
Ha introdotto il comma 4-bis della nota II-bis; la Corte valorizza la sua vigenza al momento delle formalità eseguite nel 2016.
Massime di principio
- In materia di imposta ipotecaria e catastale, il momento impositivo non coincide con il trasferimento civilistico del bene, ma con l'esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione o voltura catastale da cui il tributo origina.
- Quando il presupposto del tributo è una formalità pubblicitaria, la disciplina applicabile si determina con riguardo alla legge vigente al momento in cui la formalità è eseguita o richiesta, non a quella vigente al momento del fatto genetico del trasferimento civilistico.
- Nella successione ereditaria, la regola civilistica per cui l'acquisto dell'erede si collega all'apertura della successione non è sufficiente, da sola, a fissare il momento impositivo delle imposte ipocatastali, che restano legate al compimento delle formalità fiscali e pubblicitarie previste dalla normativa speciale.
- Per distinguere tra imposta di successione e imposte ipotecaria/catastale occorre avere riguardo all'oggetto del prelievo: nel primo caso il trasferimento mortis causa, nel secondo le formalità pubblicitarie relative agli immobili.
- In caso di successione di leggi nel tempo, la verifica della spettanza dell'agevolazione 'prima casa' per le imposte ipocatastali va compiuta con riferimento alla data di esecuzione delle formalità, se queste costituiscono il presupposto del tributo.
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