Cassazione Civile, Ordinanza n. 40482/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate, con il quale una sequenza di operazioni societarie veniva riqualificata come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, recuperando la maggiore imposta rispetto a quella fissa già versata. In concreto: una società aveva costituito una newco mediante conferimento di ramo d'azienda; subito dopo, la partecipazione nella newco era stata ceduta a due società fiduciarie. L'Ufficio ha sostenuto che le operazioni, considerate nel loro complesso, realizzassero sostanzialmente un trasferimento di azienda. Le società hanno impugnato gli avvisi contestando l'uso dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 in chiave antielusiva, la valorizzazione di elementi extratestuali e di atti collegati, e la mancata considerazione delle ragioni economiche e giuridiche dell'assetto negoziale. In cassazione hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, dell'art. 176 d.P.R. 917/1986 e dei principi di certezza e non contraddizione, per avere la CTR riqualificato i negozi in base a un'ottica sostanzialista/antielusiva; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la sussistenza di valide ragioni economiche e giuridiche delle operazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, dopo l'intervento normativo e il vaglio della Corte costituzionale, l'art. 20 TUR consenta di interpretare l'atto presentato alla registrazione solo in base al suo contenuto testuale e ai suoi effetti giuridici, senza estendere la qualificazione agli elementi extratestuali o agli atti collegati per costruire una diversa fattispecie imponibile. Ha quindi escluso che una sequenza composta da conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni possa essere riqualificata come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario delle società e annullando gli avvisi di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo in corso di causa.
Norme richiamate
è norma di interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro; va applicata agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del testo unico
richiamato dalle ricorrenti a sostegno della legittimità dell'operazione di riorganizzazione; non è la base decisoria della sentenza
norma invocata per censurare violazione di legge nel primo motivo
norma invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 53 Cost.
la Corte richiama la pronuncia costituzionale che ha escluso la sua violazione dalla nuova formulazione dell'art. 20 TUR
art. 3 Cost.
la Corte richiama la pronuncia costituzionale che ha escluso la sua violazione dalla nuova formulazione dell'art. 20 TUR
resta la sede propria del sindacato antielusivo/abuso del diritto; non può essere surrogato dall'art. 20 TUR
viene richiamato come norma che consente il rinvio alla disciplina antielusiva generale di cui all'art. 10-bis l. 212/2000
consente la decisione nel merito della Corte di cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 1, comma 87, lett. a), l. 205/2017
considerata dalla Corte costituzionale come intervento che ricondurrebbe l'art. 20 TUR al suo alveo originario, limitandone la portata interpretativa agli effetti giuridici dell'atto
art. 1, comma 1084, l. 145/2018
richiamato per la natura di interpretazione autentica attribuita al precedente intervento legislativo e per la sua efficacia retroattiva
richiamata nella parte in cui disciplina il principio generale antielusivo e il contraddittorio endoprocedimentale nelle ipotesi previste
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. 131/1986 opera come criterio di interpretazione dell'atto e impone di guardare agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, non alla ricostruzione economica complessiva dell'operazione mediante elementi extratestuali o atti collegati.
- La riqualificazione fiscale non può trasformarsi in una costruzione artificiosa di una fattispecie imponibile diversa da quella tipizzata dal legislatore per il singolo atto.
- Una sequenza negoziale composta da conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria non è, di per sé, riqualificabile come cessione d'azienda ai fini del registro.
- L'eventuale profilo abusivo/elusivo di operazioni complesse resta eventualmente valutabile nella sede propria dell'abuso del diritto ex art. 10-bis l. 212/2000, non attraverso l'estensione dell'art. 20 TUR.
- Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., annullando l'atto impositivo originariamente contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40311/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40314/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40315/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40316/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40317/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40318/2021 del 16/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →