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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40482/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate, con il quale una sequenza di operazioni societarie veniva riqualificata come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, recuperando la maggiore imposta rispetto a quella fissa già versata. In concreto: una società aveva costituito una newco mediante conferimento di ramo d'azienda; subito dopo, la partecipazione nella newco era stata ceduta a due società fiduciarie. L'Ufficio ha sostenuto che le operazioni, considerate nel loro complesso, realizzassero sostanzialmente un trasferimento di azienda. Le società hanno impugnato gli avvisi contestando l'uso dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 in chiave antielusiva, la valorizzazione di elementi extratestuali e di atti collegati, e la mancata considerazione delle ragioni economiche e giuridiche dell'assetto negoziale. In cassazione hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, dell'art. 176 d.P.R. 917/1986 e dei principi di certezza e non contraddizione, per avere la CTR riqualificato i negozi in base a un'ottica sostanzialista/antielusiva; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la sussistenza di valide ragioni economiche e giuridiche delle operazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, dopo l'intervento normativo e il vaglio della Corte costituzionale, l'art. 20 TUR consenta di interpretare l'atto presentato alla registrazione solo in base al suo contenuto testuale e ai suoi effetti giuridici, senza estendere la qualificazione agli elementi extratestuali o agli atti collegati per costruire una diversa fattispecie imponibile. Ha quindi escluso che una sequenza composta da conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni possa essere riqualificata come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario delle società e annullando gli avvisi di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    è norma di interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro; va applicata agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del testo unico

  • art. 176 d.P.R. 917/1986

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno della legittimità dell'operazione di riorganizzazione; non è la base decisoria della sentenza

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare violazione di legge nel primo motivo

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 53 Cost.

    la Corte richiama la pronuncia costituzionale che ha escluso la sua violazione dalla nuova formulazione dell'art. 20 TUR

  • art. 3 Cost.

    la Corte richiama la pronuncia costituzionale che ha escluso la sua violazione dalla nuova formulazione dell'art. 20 TUR

  • art. 10-bis l. 212/2000

    resta la sede propria del sindacato antielusivo/abuso del diritto; non può essere surrogato dall'art. 20 TUR

  • art. 53-bis d.P.R. 131/1986

    viene richiamato come norma che consente il rinvio alla disciplina antielusiva generale di cui all'art. 10-bis l. 212/2000

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito della Corte di cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 1, comma 87, lett. a), l. 205/2017

    considerata dalla Corte costituzionale come intervento che ricondurrebbe l'art. 20 TUR al suo alveo originario, limitandone la portata interpretativa agli effetti giuridici dell'atto

  • art. 1, comma 1084, l. 145/2018

    richiamato per la natura di interpretazione autentica attribuita al precedente intervento legislativo e per la sua efficacia retroattiva

  • L. 212/2000

    richiamata nella parte in cui disciplina il principio generale antielusivo e il contraddittorio endoprocedimentale nelle ipotesi previste

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. 131/1986 opera come criterio di interpretazione dell'atto e impone di guardare agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, non alla ricostruzione economica complessiva dell'operazione mediante elementi extratestuali o atti collegati.
  • La riqualificazione fiscale non può trasformarsi in una costruzione artificiosa di una fattispecie imponibile diversa da quella tipizzata dal legislatore per il singolo atto.
  • Una sequenza negoziale composta da conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria non è, di per sé, riqualificabile come cessione d'azienda ai fini del registro.
  • L'eventuale profilo abusivo/elusivo di operazioni complesse resta eventualmente valutabile nella sede propria dell'abuso del diritto ex art. 10-bis l. 212/2000, non attraverso l'estensione dell'art. 20 TUR.
  • Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., annullando l'atto impositivo originariamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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