Cassazione Civile, Ordinanza n. 16263/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto nel 2008 un decreto ingiuntivo per euro 30.000 nei confronti di un altro soggetto sulla base di un assegno bancario. L'ingiunto propose opposizione sostenendo che l'assegno era stato rilasciato per evitare che il beneficiario proponesse aumento di sesto nella vendita all'incanto di un immobile aggiudicato provvisoriamente dal fratello dell'opponente, e che in precedenza il beneficiario aveva anche dichiarato rubato l'assegno originario, inducendo l'emissione di un secondo assegno di pari importo; il creditore, invece, deduceva che il titolo trovasse causa nel finanziamento da lui reso ai fratelli dell'opponente e in un'assunzione di debiti da parte dell'emittente. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione delle norme sulla testimonianza e sull'avvertimento ai prossimi congiunti, lamentando l'inutilizzabilità delle deposizioni dei congiunti dell'opponente; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte territoriale rivalutato il materiale probatorio e tratto conclusioni causali e probatorie errate; 3) violazione delle norme sulla minaccia di far valere un diritto, sulla promessa di pagamento e sull'onere della prova, sostenendo che l'assegno e la promessa di pagamento restavano dovuti e che la minaccia di esercitare l'aumento di sesto costituiva esercizio legittimo di un diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le eventuali nullità dell'assunzione della prova testimoniale sono relative, devono essere eccepite tempestivamente e comunque il ricorrente non aveva indicato dove e quando fossero state dedotte; inoltre la questione della capacità a testimoniare non poteva essere prospettata per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato rigettato perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della motivazione della sentenza di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la minaccia di far valere un diritto è scriminata solo se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; nella specie la Corte ha valorizzato che non risultava provata l'esistenza di un valido obbligo di pagamento in capo all'opponente, essendo stato escluso un accordo espromissorio. L'assegno e la promessa di pagamento sono stati quindi considerati privi di causa in concreto e non tutelati dall'ordinamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il rinvio alle norme sulla capacità e sull'astensione dei testimoni; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile
artt. 199, 351 e 352 c.p.p. (testo previgente)
invocati dal ricorrente per sostenere l'obbligo di avvertire i prossimi congiunti della facoltà di astensione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di tempestiva deduzione
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non affronta un'autonoma questione di responsabilità extracontrattuale, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della rivalutazione del merito
richiamato nel secondo e terzo motivo; la Corte ribadisce, in sostanza, che l'esistenza del rapporto sottostante e della causa dell'obbligazione non risultava provata
invocato nel secondo motivo in tema di presunzioni, ma la censura è stata respinta perché diretta a contestare la valutazione di merito
citati nel secondo motivo in relazione al nesso causale, ma senza accoglimento della censura
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché attinente al merito
richiamato dal ricorrente per contestare il prudente apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito l'insindacabilità in cassazione della valutazione probatoria di merito
la Corte afferma che la minaccia di far valere un diritto integra violenza morale solo se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; nella specie, però, l'obbligazione azionata non risultava esistente
richiamato per la promessa di pagamento; la Corte esclude che la promessa possa sorreggere la pretesa se manca una valida causa di obbligazione sottostante
richiamato nel terzo motivo in relazione all'aumento di sesto; la Corte ritiene che la minaccia di esercitare tale facoltà, se usata per ottenere il pagamento di un debito non provato, non sia tutelata
la Corte richiama il limite della meritevolezza degli interessi per escludere che l'accordo prospettato dal ricorrente fosse coperto dall'autonomia contrattuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in conseguenza del rigetto del ricorso
richiamato per il deposito della motivazione nei termini del procedimento camerale
Massime di principio
- Le nullità relative che colpiscono l'assunzione della prova testimoniale devono essere eccepite tempestivamente, al momento dell'assunzione o nella prima udienza successiva; in mancanza, si intendono sanate e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
- La deduzione in cassazione di vizi attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio, poiché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- La minaccia di far valere un diritto integra violenza morale solo quando è finalizzata a conseguire un vantaggio ingiusto; se il diritto non esiste o la pretesa è usata per imporre un pagamento non dovuto, la condotta non è scriminata dall'esercizio di un diritto.
- La promessa di pagamento e il titolo cambiario non fondano l'azione monitoria se, all'esito del giudizio, risulta insussistente una valida causa dell'obbligazione o un reale rapporto sottostante.
- L'autonomia contrattuale non tutela accordi privi di meritevolezza, specie quando il presunto corrispettivo sia collegato a un condizionamento illecito dell'esercizio di una facoltà processuale o sostanziale.
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