Cassazione Civile, Ordinanza n. 15545/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione in relazione a crediti per IRPEF e addizionali comunali e regionali relativi agli anni 2001-2002. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto e la decisione era stata confermata in appello, perché il giudice tributario regionale aveva ritenuto non provata la notifica della cartella presupposta: l'agente della riscossione aveva prodotto solo una fotocopia dell'avviso di ricevimento e un estratto di ruolo, senza la matrice o copia integrale della cartella. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva due violazioni di legge. Con il primo motivo sosteneva che, quando la cartella è notificata direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento della notifica si assolve con il solo avviso di ricevimento, senza necessità di depositare anche la copia integrale della cartella. Con il secondo motivo lamentava la falsa applicazione delle norme sulle copie documentali e sul disconoscimento, deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso valore probatorio alla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento e aveva preteso dall'agente una formale attestazione di conformità all'originale, nonostante mancasse un disconoscimento specifico della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente per connessione. Ha affermato che, nella notificazione della cartella esattoriale eseguita tramite raccomandata A/R, la prova della notifica è data dalla produzione dell'avviso di ricevimento, poiché la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario e opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; non è richiesto che l'agente della riscossione produca anche la copia integrale della cartella. Ha inoltre ribadito che la copia fotostatica non autenticata ha efficacia probatoria se non è specificamente e tempestivamente disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., e che il disconoscimento generico non è sufficiente; in ogni caso il giudice può comunque valutarne la conformità con altri elementi probatori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, seconda parte; comma 5
La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento per esibirli su richiesta.
La spedizione della cartella e la sua ordinaria ricezione all'indirizzo del destinatario fanno operare la presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
La copia fotostatica non autenticata ha efficacia probatoria se non viene disconosciuta in modo specifico, chiaro e tempestivo; il disconoscimento generico o di stile non è sufficiente.
Richiamato per chiarire che il disconoscimento della copia fotostatica non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto da questa norma.
Norma invocata nel motivo relativo al deposito documentale nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato nel motivo sul disconoscimento documentale.
Richiamato nel testo, ma la decisione sostanziale riguarda la disciplina della notifica della cartella ai sensi del d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- Nella notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita con il solo avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella.
- La cartella spedita e ricevuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta ai sensi dell'art. 1335 c.c.; per vincere tale presunzione il destinatario deve provare, senza sua colpa, l'impossibilità di prenderne cognizione, ad esempio dimostrando che il plico non conteneva l'atto o ne conteneva uno diverso.
- La copia fotostatica non autenticata di un documento conserva efficacia probatoria se la controparte non la disconosce in modo specifico, chiaro, tempestivo e riferito a quello specifico documento.
- Il giudice non è vincolato da un preteso disconoscimento generico della copia e può comunque apprezzarne la conformità all'originale sulla base degli altri elementi istruttori, anche presuntivi.
- Nel processo tributario, chi contesta la rilevanza di un documento prodotto in copia deve allegare e dimostrare di aver sollevato tempestivamente e specificamente la contestazione nel giudizio di merito, altrimenti l'eccezione è inammissibile in cassazione.
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