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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34079/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a bollo auto 2015, per un importo di euro 367,95, fondato su una cartella di pagamento notificata nel 2018. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giusto processo, assumendo che la Corte territoriale avesse deciso su questioni rilevabili d'ufficio e che la costituzione in giudizio dell'ente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro fosse invalida per difetto di autorizzazione e procura; inoltre lamentava la mancata valutazione del principio di proporzionalità tra importo richiesto e valore del veicolo; (2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il credito per bollo auto fosse prescritto in tre anni e che il preavviso di fermo non potesse convertire la prescrizione breve in decennale; (3) violazione del divieto di ne bis in idem, deducendo che la pretesa tributaria fosse stata duplicata con atti successivi e che la sentenza d'appello fosse carente di motivazione; (4) responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e risarcimento del danno morale, assumendo la temerarietà della pretesa dell'ente della riscossione e la responsabilità dei funzionari per gli atti posti in essere. L'ente intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché in parte introduceva questioni nuove non trattate nei gradi precedenti e in parte investiva un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla legittimazione dell'ente della riscossione a stare in giudizio a mezzo di avvocati del libero foro senza necessità di specifica delibera nei casi consentiti. Il secondo motivo è stato rigettato perché, in concreto, alla data della cartella e del successivo preavviso di fermo non era decorso il termine di prescrizione triennale invocato. Il terzo motivo è stato rigettato perché l'asserito ne bis in idem non risultava provato e, comunque, la norma richiamata si riferisce all'attività accertativa, non alla fase riscossiva, oltre a operare solo dal 18 gennaio 2024. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto dei precedenti. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché in parte fondata su questioni nuove non esaminate nei precedenti gradi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come veicolo della doglianza di violazione di legge in materia di prescrizione e ne bis in idem.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per dedurre la nullità della sentenza per error in procedendo; la Corte ha tuttavia rilevato l'inammissibilità della censura.

  • art. 360 bis c.p.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché contrastante con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    È stato richiamato in tema di rappresentanza e difesa dell'ente della riscossione mediante avvocati del libero foro nei casi speciali previsti.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È stato indicato come base della rappresentanza e difesa dell'ente della riscossione nel processo tributario, senza escludere il ricorso ad avvocati esterni.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati quali parametri per l'affidamento del patrocinio a professionisti del libero foro.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato in relazione ai criteri generali per il patrocinio dell'ente della riscossione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in materia di estinzione del credito per prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione decennale, esclusa dalla Corte nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al processo tributario e alla fase di riscossione.

  • art. 9-bis l. n. 212/2000

    "il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta"

    La Corte ha affermato che la norma riguarda l'attività di accertamento, non la fase di riscossione, e opera solo dal 18 gennaio 2024.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di responsabilità aggravata e risarcimento del danno morale; la censura è stata assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'ente della riscossione può stare in giudizio nel processo tributario anche a mezzo di avvocati del libero foro, senza necessità di una specifica delibera autorizzativa, nei casi consentiti dall'assetto normativo e convenzionale applicabile; la relativa censura è inammissibile se si limita a contestare un orientamento consolidato senza indicare argomenti nuovi.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito o vizi della procura/difesa non dedotti nei precedenti gradi, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal devoluto.
  • In tema di bollo auto, la prescrizione va verificata in concreto in relazione agli atti interruttivi e ai tempi intercorsi: se tra l'iscrizione a ruolo/cartella e il preavviso di fermo non è decorso il termine triennale, l'eccezione di prescrizione è infondata.
  • Il principio del ne bis in idem, invocato in materia tributaria, opera con riguardo all'attività accertativa e non può essere automaticamente traslato alla fase di riscossione; inoltre la norma specifica richiamata dal contribuente non ha efficacia retroattiva prima della sua entrata in vigore.
  • La domanda di responsabilità aggravata e di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. resta assorbita quando il ricorso principale è integralmente respinto e non emergono autonome ragioni di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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