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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10213/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento, intimato a una lavoratrice impiegata con funzioni amministrative in esito a una riorganizzazione aziendale e a una procedura di riduzione del personale. In precedenza vi erano stati: un accordo sindacale in deroga del 14/02/2017, stipulato dalla originaria datrice di lavoro, con previsione di impegno a non licenziare per giustificato motivo oggettivo per dodici mesi e di una disciplina indennitaria per eventuali licenziamenti illegittimi; e un accordo individuale del 15/02/2017 in sede sindacale, nel quale la lavoratrice dichiarava di conoscere e accettare quell'accordo. Dopo il trasferimento/affitto d'azienda, la nuova società intimava il licenziamento collettivo il 16/02/2018, giustificandolo con la soppressione del reparto. La lavoratrice impugnava il recesso nel rito Fornero, deducendo vari profili di illegittimità e nullità, tra cui discriminazione, ritorsione e insussistenza della causale. Il Tribunale accoglieva la domanda per violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, disponeva la reintegrazione e condannava al risarcimento nei limiti di dodici mensilità; in opposizione confermava. La Corte d'appello rigettava il reclamo della società e quello incidentale della lavoratrice, ritenendo irrilevante sia l'accordo individuale sia quello sindacale in deroga. Nel ricorso per cassazione la società censurava: (1) la negata preclusione/compatibilità tra accordo individuale e impugnazione del licenziamento, invocando violazione di norme sull'interpretazione contrattuale; (2) la mancata considerazione dell'accordo sindacale in deroga ex art. 8 d.l. 138/2011 e l'asserita assenza di motivazione. La lavoratrice, con ricorso incidentale condizionato, sosteneva la novità tardiva delle eccezioni societarie e l'inammissibilità del secondo motivo per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo inammissibile perché mirava a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo individuale, attività non consentita in sede di legittimità, e perché le asserite violazioni dei canoni ermeneutici non erano specificamente argomentate. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevanza dell'accordo sindacale in deroga, poiché l'impegno a non procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo era temporalmente limitato a dodici mesi, mentre il licenziamento era successivo e di natura collettiva; inoltre, per effetto del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., gli effetti dell'accordo e i rapporti sorti con l'accordo individuale erano opponibili al nuovo datore di lavoro. Il ricorso incidentale condizionato è stato rigettato: la censura sulla novità delle eccezioni è stata respinta perché nel rito Fornero, nella fase di opposizione, possono essere svolte anche ulteriori eccezioni fondate sui medesimi fatti estintivi, modificativi o impeditivi; l'ulteriore motivo è stato considerato infondato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È la base formale del primo motivo di ricorso principale, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la base formale del secondo motivo di ricorso principale, accolto.

  • art. 2112 c.c.

    In caso di trasferimento d'azienda il nuovo datore subentra nella posizione contrattuale del cedente, con conseguente opponibilità del pregresso accordo sindacale e degli accordi individuali collegati.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione all'accordo individuale, ma senza accoglimento della censura.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Richiamati per l'interpretazione degli accordi; la Corte afferma che il criterio letterale dell'art. 1362 c.c. conduce a valorizzare il limite temporale e la portata dell'accordo sindacale.

  • art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011

    L'accordo aziendale in deroga stipulato ai sensi di tale norma può rilevare se contiene una chiara disciplina delle finalità e delle conseguenze, e non è escluso solo perché poi intervenga un licenziamento diverso e successivo nel tempo.

  • art. 411 c.p.c.

    È il richiamo alla sede sindacale dei verbali di conciliazione individuale, rilevanti come accordi individuali collegati all'assetto contrattuale successivo.

  • L. n. 92/2012

    Richiamata per il rito c.d. Fornero; la Corte ribadisce la natura bifasica del giudizio e la possibilità di svolgere in opposizione ulteriori eccezioni fondate sugli stessi fatti.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale rigettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova e diversa interpretazione del contenuto degli accordi negoziali, salvo la deduzione specifica di violazioni dei canoni ermeneutici.
  • In materia di trasferimento d'azienda, il nuovo datore di lavoro subentra nella posizione contrattuale del cedente e può opporre al lavoratore gli effetti degli accordi collettivi e individuali che si inseriscono nel rapporto trasferito.
  • Un accordo aziendale in deroga che preveda un impegno datoriale a non licenziare per un certo periodo va valutato secondo il suo tenore letterale e la sua durata: se il licenziamento interviene oltre il termine pattuito e con diversa causale, non può ritenersi automaticamente contrastante con quell'impegno.
  • Nel rito c.d. Fornero, la fase di opposizione costituisce prosecuzione del medesimo giudizio a cognizione piena; pertanto possono essere svolte anche ulteriori eccezioni, purché basate sui medesimi fatti estintivi, modificativi o impeditivi già introdotti nel contraddittorio.
  • L'eccezione di novità va distinta dalla domanda nuova: la deduzione di un fatto impeditivo o estintivo diretto a paralizzare la domanda del lavoratore integra un'eccezione e non una domanda autonoma.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniAgenzia
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiustificato motivoAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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