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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10177/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale avviata dalla società nel 2018. Il giudice di primo grado aveva respinto le domande del lavoratore, ma la Corte d'appello, accogliendo il reclamo, ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi, ritenendo illegittimi i criteri di scelta adottati dalla società perché generici, valutativi e non trasparenti, in quanto fondati su descrizioni di competenze troppo vaghe o coincidenti con macchinari, software, lavorazioni o certificazioni, senza parametri oggettivi e verificabili. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omesso esame di fatti decisivi sulle esigenze produttive e organizzative; nullità o motivazione apparente/illogica della sentenza per asserito difetto di motivazione sui limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica aziendale; violazione dell'art. 2697 c.c. per aver posto a suo carico l'onere della prova delle competenze dei lavoratori; omesso esame di fatti storici decisivi sulle competenze del dipendente; omesso esame della comparazione tra lavoratori e della loro fungibilità; violazione degli artt. 4, comma 2, e 24 L. n. 223/1991 per la ritenuta illegittimità dei criteri di scelta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata ai principi consolidati in tema di licenziamento collettivo: i criteri di scelta devono essere oggettivi, verificabili e tali da consentire una graduatoria rigida; la comparazione deve riguardare lavoratori fungibili e di professionalità analoga nell'ambito dell'intero complesso organizzativo, non solo le mansioni concretamente svolte al momento del licenziamento. Le censure della società sono state giudicate, in larga parte, inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; il secondo motivo è stato ritenuto non ammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né mancante; il terzo motivo è stato respinto perché l'onere di dimostrare la corretta applicazione dei criteri di scelta incombe sul datore di lavoro, mentre il lavoratore deve indicare l'illegittimità della scelta solo quando la comunicazione datoriale sia idonea a consentire il confronto, circostanza esclusa nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono respinte o dichiarate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito oppure non evidenziavano reali vizi di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente e non apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la nullità per motivazione apparente ricorre solo in mancanza di una reale esposizione del percorso argomentativo, evenienza non riscontrata nel caso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare la decisione di merito, ma la Cassazione esclude la violazione.

  • art. 2697 c.c.

    nell'ambito del licenziamento collettivo grava sul datore di lavoro l'onere di provare la puntuale applicazione dei criteri di scelta; l'osservanza di tali criteri integra un fatto impeditivo della pretesa del lavoratore.

  • art. 4, comma 2, L. n. 223/1991

    i criteri di scelta nella procedura collettiva devono essere trasparenti, oggettivi e verificabili, tali da consentire il controllo della graduatoria e dell'applicazione concreta.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    è la disposizione cui si aggancia l'onere datoriale di allegazione e prova della corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

  • art. 24 L. n. 223/1991

    richiamato come norma di riferimento del licenziamento collettivo e dei relativi criteri di scelta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    al rigetto del ricorso consegue, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere integralmente fondati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire una graduatoria rigida e un controllo effettivo della loro applicazione.
  • È illegittimo un criterio di scelta che, pur formalmente tecnico-organizzativo, lasci spazi a valutazioni discrezionali non ancorate a parametri oggettivi, specie quando i destinatari del licenziamento siano lavoratori omogenei e inquadrati nello stesso livello.
  • La comparazione ai fini della scelta deve avvenire tra lavoratori fungibili e con professionalità equivalente, considerando l'intero complesso organizzativo e non solo le mansioni concretamente svolte al momento del recesso.
  • Nel licenziamento collettivo l'onere di provare la corretta e puntuale applicazione dei criteri di scelta incombe sul datore di lavoro; il lavoratore deve contestare l'illegittimità della scelta, ma tale onere si attenua o viene meno se la comunicazione datoriale non consente un'effettiva comparazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste di omesso esame di fatti decisivi, quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato le circostanze e motivato la propria decisione.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia realmente apparente o manchi del tutto il percorso logico-giuridico; non basta il dissenso della parte rispetto all'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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