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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10194/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società in relazione alla soppressione dell'unità produttiva di Perugia. La lavoratrice licenziata ha impugnato il recesso deducendo la violazione dei criteri di scelta previsti dalla l. n. 223 del 1991, in particolare per non essere stata operata la comparazione tra tutti i dipendenti addetti a mansioni omogenee nell'intero complesso aziendale, ma solo tra quelli della sede di Perugia. I giudici di merito hanno accolto la domanda ritenendo illegittima la limitazione della platea dei licenziandi e rilevando che non era provato un effettivo rifiuto della lavoratrice al trasferimento in altra sede. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 41 Cost., 30 l. n. 183 del 2010 e 2103 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero sindacato indebitamente la scelta imprenditoriale di procedere ai licenziamenti invece che ai trasferimenti; 2) violazione dell'art. 5 l. n. 223 del 1991, sostenendo che il rifiuto al trasferimento volontario dei dipendenti di Perugia giustificasse la limitazione dei licenziamenti a quell'unità; 3) omesso esame di un verbale sindacale e violazione dell'art. 1375 c.c., per dimostrare che i lavoratori avessero tacitamente rifiutato il trasferimento e che un riscontro tempestivo fosse imposto dalla buona fede; 4) violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., contestando l'interesse ad agire della singola lavoratrice, che a suo dire avrebbe potuto proporre l'impugnazione solo se concretamente pregiudicata dalla violazione dei criteri di scelta. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo in particolare che l'interesse ad agire fosse in re ipsa, che il vizio motivazionale fosse in parte precluso dalla doppia conforme e che non risultasse provato alcun rifiuto espresso o deduzione tempestiva di un rifiuto tacito al trasferimento. Ha quindi confermato la decisione di merito, condannando la società alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato alla lavoratrice per violazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. n. 223 del 1991. I motivi relativi alla pretesa legittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli dipendenti di Perugia sono stati ritenuti infondati o assorbiti; il quarto motivo è stato respinto perché l'interesse ad agire della lavoratrice era considerato sussistente per il solo fatto di essere stata inclusa nella cerchia dei destinatari del licenziamento. Il terzo motivo è stato rigettato anche per l'operatività della doppia conforme e per la mancanza di prova di un rifiuto espresso al trasferimento. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito e comunque inammissibile nei limiti indicati dalla Corte. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la libertà di iniziativa economica e la scelta organizzativa dell'impresa; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta.

  • art. 30 della l. n. 183 del 2010

    Invocato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla discrezionalità organizzativa del datore di lavoro.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato con riferimento alla possibilità di trasferire i lavoratori; la Corte rileva che la mancata prova del rifiuto al trasferimento esclude la fondatezza della tesi datoriale.

  • art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991

    I criteri di scelta devono essere applicati secondo la disciplina legale; in assenza di accordo sindacale opera la comparazione tra i lavoratori interessati secondo i criteri legali, non potendo essere arbitrariamente limitata la platea dei licenziandi.

  • art. 4 della l. n. 223 del 1991

    Richiamato come base procedurale della comunicazione e della fase di mobilità.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del rapporto non consente di trasformare in fatto provato un rifiuto tacito al trasferimento non dedotto e non dimostrato nei gradi di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire della lavoratrice è stato riconosciuto perché l'inclusione nella platea dei licenziandi comporta di per sé un interesse all'impugnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione richiamata a sostegno delle doglianze; il vizio motivazionale è in parte precluso dalla doppia conforme e in parte non decisivo.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento per la trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, se la procedura riguarda tutti i lavoratori di una determinata unità produttiva, l'interesse ad impugnare il recesso è normalmente in re ipsa per ciascun lavoratore incluso nella platea dei destinatari.
  • In assenza di accordo sindacale sui criteri di scelta, il datore di lavoro deve applicare i criteri legali dell'art. 5 l. n. 223 del 1991 senza poter restringere arbitrariamente la comparazione ai soli dipendenti di un reparto o di una sede, salvo che ciò sia giustificato e provato secondo i fatti allegati.
  • La limitazione della platea dei licenziandi non può essere fondata su una generica convenienza economica del datore o sul timore di costi o contenziosi derivanti da trasferimenti, se non risulta dimostrato un effettivo presupposto fattuale idoneo a giustificarla.
  • Il rifiuto del trasferimento, per incidere sulla legittimità del licenziamento collettivo o sulla delimitazione dei lavoratori comparabili, deve risultare provato; non è sufficiente un mero assunto datoriale o una ricostruzione presuntiva non dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo specifica dimostrazione che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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