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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10172/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale avviata dalla società con comunicazione del 22 maggio 2018. La Corte d'appello ha annullato il licenziamento di un lavoratore, ritenendo illegittimi i criteri di scelta adottati dalla società perché generici, valutativi e discrezionali, quindi non oggettivi né verificabili; ha inoltre condannato la società alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella dettagliata descrizione delle esigenze produttive e organizzative poste a base dei criteri; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello posto l'onere della prova delle competenze dei lavoratori sul datore di lavoro; 3) omesso esame di fatti storici decisivi sulle competenze del lavoratore; 4) motivazione illogica/apparente e violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella valutazione delle competenze; 5) violazione del giudicato interno e dell'interesse ad agire, assumendo che la statuizione di primo grado sull'inammissibilità delle doglianze del lavoratore sulle competenze non fosse stata impugnata; 6) omesso esame di fatti decisivi sulla comparazione tra lavoratori e sulla fungibilità; 7) violazione degli artt. 4, comma 2, e 24 l. n. 223/1991 quanto alla ritenuta violazione dei criteri di scelta. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il settimo motivo e ha richiamato i principi consolidati per cui i criteri di scelta nel licenziamento collettivo devono essere integralmente oggettivi e verificabili, senza margini di discrezionalità, e la comparazione va svolta tra lavoratori fungibili e di professionalità equivalente nell'intero complesso organizzativo; ha ritenuto che la Corte di merito si fosse conformata a tali principi e che la censura della società si risolvesse in un dissenso di merito. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi primo, terzo, quarto e sesto, perché in realtà miravano a un riesame del merito e delle prove; ha ritenuto infondati il secondo e il quinto motivo, affermando che l'onere di dimostrare la corretta applicazione dei criteri di scelta grava sul datore di lavoro e che la censura sul giudicato interno era errata poiché l'impugnazione di una statuizione riapre la cognizione sull'intera sequenza fatto-norma-effetto. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva annullato il licenziamento collettivo, ordinato la reintegrazione del lavoratore, riconosciuto l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto e disposto il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione. La Corte ha escluso vizi di motivazione e violazioni di legge, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sulla trasparenza, oggettività e verificabilità dei criteri di scelta nella procedura collettiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del lavoratore intimato; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sono state ricondotte ai diversi vizi dedotti, ma la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che tendevano a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di dimostrare la puntuale applicazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo grava sul datore di lavoro, quale fatto impeditivo rispetto alla domanda del lavoratore.

  • art. 111 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non è consentito un riesame del merito sotto forma di vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, non quando esprima una valutazione di merito congrua e controllabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 329 c.p.c.

    il giudicato interno non si forma sulla singola affermazione isolata, ma sulla statuizione minima; l'impugnazione di uno degli elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire del lavoratore nella contestazione del licenziamento collettivo permane perché l'impugnazione del recesso implica il pregiudizio derivante dalla comparazione effettuata.

  • art. 4, comma 2, l. n. 223/1991

    i criteri di scelta nel licenziamento collettivo devono essere oggettivi e verificabili, tali da consentire una graduatoria rigida e il controllo in fase applicativa.

  • art. 24 l. n. 223/1991

    la disciplina del licenziamento collettivo richiede che la selezione dei lavoratori avvenga secondo criteri trasparenti e non discrezionali.

  • art. 5 l. n. 223/1991

    il datore di lavoro deve provare la corretta applicazione dei criteri di scelta ai lavoratori licenziati, specificando i dati rilevanti per ciascuno.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta devono essere integralmente basati su elementi oggettivi e verificabili, così da consentire una graduatoria rigida e il controllo della correttezza applicativa; non sono ammessi criteri che introducano margini di discrezionalità.
  • La comparazione ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire tra lavoratori fungibili e di professionalità equivalente, considerati nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo, non solo con riferimento alle mansioni effettivamente svolte al momento del recesso.
  • In tema di licenziamento collettivo, l'onere di provare la corretta applicazione dei criteri di scelta grava sul datore di lavoro; il lavoratore deve specificamente contestare l'illegittimità della selezione solo quando il datore abbia fornito criteri sufficientemente chiari e controllabili.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto all'omissione o apparenza della motivazione e non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Il giudicato interno non si forma su singoli frammenti argomentativi isolati, ma sulla statuizione minima della sentenza; la censura di uno solo dei suoi elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione.
  • L'impugnazione del licenziamento collettivo implica, per sua natura, la deduzione del pregiudizio derivante dalla comparazione effettuata, con conseguente permanenza dell'interesse ad agire del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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