Cassazione Civile, Ordinanza n. 10190/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, conclusa con lettera del 22 dicembre 2017. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e disposto la reintegra della lavoratrice, applicando anche la tutela risarcitoria dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) nullità della decisione per avere confermato una condanna generica al risarcimento senza domanda specifica e con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (2)-(3) nullità per difetto di interesse ad agire e per genericità dell'originario ricorso cumulativo proposto da più lavoratori, poi separato in procedimenti distinti; (4) omessa pronuncia sull'omesso svolgimento di istruttoria sulle posizioni individuali dopo la separazione del ricorso; (5) violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi per avere ritenuto esigibile la comparazione anche tra sedi geograficamente lontane, nonostante l'unità produttiva soppressa fosse solo quella di L'Aquila; (6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria invece di quella meramente risarcitoria, assumendo che il vizio fosse solo formale e relativo alla chiarezza dei criteri di scelta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché nuovi o non coglievano la ratio decidendi, ha respinto il quarto perché la corte territoriale aveva implicitamente escluso la necessità di ulteriore istruttoria, ha respinto il quinto ribadendo che, nei licenziamenti collettivi, la selezione dei lavoratori deve avvenire secondo criteri legali e secondo le esigenze tecnico-produttive effettivamente dedotte nella comunicazione, senza potersi limitare immotivatamente alla sola sede soppressa, e ha respinto il sesto confermando l'applicazione della tutela reintegratoria quando la violazione dei criteri di scelta incide sulla regola legale di comparazione tra lavoratori. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per censurare la pretesa pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda di risarcimento era stata proposta in forma generica.
Invocato contro la condanna generica; la Corte ha ritenuto la censura nuova e comunque infondata perché la domanda era già stata formulata senza quantificazione.
Richiamato per sostenere il difetto di interesse ad agire dei lavoratori; la Corte ha escluso la censura perché l'atto introduttivo conteneva allegazioni sufficienti sui profili professionali.
Richiamato in relazione alla dedotta genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare motivazione perplessa o incomprensibile; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.
Norma richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 5, comma 1, L. n. 223 del 1991
Interpretato nel senso che, nei licenziamenti collettivi, la selezione dei lavoratori va compiuta secondo criteri legali e non può essere unilateralmente circoscritta alla sola sede interessata, se ciò non è giustificato da oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione iniziale.
Richiamato nel quinto motivo come parametro delle esigenze aziendali; la Corte ha dato prevalenza alla disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.
art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991
Richiamato nel sesto motivo in tema di sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della procedura.
art. 5, comma 3, L. n. 223 del 1991
Richiamato nel sesto motivo; la Corte ha confermato la corretta applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione dei criteri di scelta.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
Applicato dalla corte di merito e confermato in cassazione come tutela conseguente alla illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria e alla reintegra disposta nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012
Richiamato per descrivere la fase sommaria del rito e la successiva separazione dei ricorsi dei singoli lavoratori.
art. 1, comma 46, L. n. 92 del 2012
Richiamato come fonte della modifica dell'art. 5 L. 223/1991 in materia di tutela applicabile ai licenziamenti collettivi.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro deve indicare in modo specifico, nella comunicazione iniziale, le ragioni tecnico-produttive che giustificano l'eventuale delimitazione della platea dei lavoratori da comparare; una motivazione standardizzata o meramente geografica non è sufficiente se non coerente con le esigenze aziendali concretamente dedotte.
- La comparazione ai fini della scelta dei lavoratori non può essere arbitrariamente limitata alla sola unità produttiva soppressa quando l'organizzazione aziendale presenti professionalità fungibili anche in altre sedi; rileva la valutazione complessiva dell'impresa nei limiti delle esigenze illustrate nella procedura.
- L'eventuale maggiore costo organizzativo derivante da trasferimenti o ricollocazioni non esonera il datore dall'osservanza dei criteri legali di scelta, poiché la disciplina dei licenziamenti collettivi è orientata a minimizzare l'impatto sociale della ristrutturazione.
- Se la violazione riguarda i criteri di scelta nella selezione dei lavoratori da collocare in mobilità, la conseguenza sanzionatoria può essere quella reintegratoria prevista dalla disciplina speciale richiamata dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi che insistono su profili non decisivi o non devoluti nei gradi di merito sono inammissibili o infondati.
- La domanda di tutela risarcitoria, se proposta in termini generici e senza specifica quantificazione, può essere correttamente trattata come domanda di condanna generica, purché ciò risulti dagli atti introduttivi.
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