Cassazione Civile, Ordinanza n. 10171/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale avviata dalla società con comunicazione del 22 maggio 2018. Il singolo lavoratore licenziato ha impugnato il recesso sostenendo che i criteri di scelta utilizzati dall’azienda fossero generici, valutativi e discrezionali, perché formulati tramite descrizioni non oggettive delle competenze richieste e non idonee a consentire una graduatoria trasparente e controllabile tra i dipendenti. La Corte d’appello ha accolto il reclamo del lavoratore, ha annullato il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione, oltre al risarcimento pari a 12 mensilità e al versamento dei contributi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la chiara e dettagliata descrizione delle esigenze produttive e organizzative poste a base dei criteri di scelta; 2) nullità della motivazione per illogicità, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e violazione dell’obbligo di motivazione costituzionalmente imposto, sempre in relazione alla valutazione delle competenze del lavoratore; 3) violazione dell’interesse ad agire del lavoratore, con riferimento ancora alla valutazione comparativa delle competenze; 4) ulteriore omesso esame di fatto decisivo sulla medesima questione. La società sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse mal valutato la congruità e la specificità dei criteri di selezione e avesse trascurato fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello si fosse correttamente conformata al principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, i criteri di scelta devono essere integralmente fondati su elementi oggettivi e verificabili, tali da consentire una graduatoria rigida e un controllo in sede applicativa. Le doglianze della società sono state considerate, per i primi e quarti motivi, meri dissensi rispetto alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito e quindi non scrutinabili in cassazione; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non era né omessa né meramente apparente, avendo il giudice di merito esplicitato il percorso argomentativo seguito; il terzo motivo è stato respinto perché il lavoratore aveva certamente interesse ad agire, avendo dedotto un pregiudizio concreto derivante dall’applicazione dei criteri di scelta nella sua comparazione con altri dipendenti. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio di omesso esame non ricorre quando il fatto sia stato comunque valutato dal giudice di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo in presenza di reale omissione o apparenza della motivazione, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente, non per semplice dissenso sul merito della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza deve esporre le ragioni del convincimento in modo controllabile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 100 c.p.c.
Il lavoratore licenziato conserva interesse ad agire quando contesti i criteri di scelta applicati alla sua specifica posizione nella procedura collettiva.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere integralmente oggettivi, verificabili e idonei a fondare una graduatoria rigida, senza lasciare spazio a valutazioni discrezionali in fase applicativa.
- La valutazione della concreta oggettività e trasparenza dei criteri di scelta adottati in una procedura di licenziamento collettivo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza dedotta sia stata in realtà considerata dal giudice di merito, ancorché con esito non favorevole alla parte ricorrente.
- La nullità della motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo o presenti una motivazione meramente apparente; non è sufficiente la contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il singolo lavoratore coinvolto in un licenziamento collettivo ha interesse ad agire quando alleghi un pregiudizio concreto derivante dall’applicazione dei criteri di scelta alla propria posizione rispetto agli altri dipendenti comparabili.
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