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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10170/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego di un dipendente di un ente locale, che chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, la condanna dell'amministrazione all'assegnazione delle corrispondenti mansioni, la declaratoria di illegittimità della retrocessione/disallineamento di qualifica, il risarcimento del danno da demansionamento e da mobbing, nonché l'annullamento di varie sanzioni disciplinari. I giudici di merito avevano rigettato le domande, valorizzando il giudicato amministrativo che aveva annullato gli atti presupposti all'inquadramento nella qualifica superiore e ritenendo non provato, o comunque non specificamente censurato, il dedotto demansionamento nel periodo rilevante, oltre a ritenere legittime le sanzioni disciplinari e infondate le censure sulle spese. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato otto motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande di inquadramento e adempimento; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla pretesa retrocessione illegittima; 3) violazione dell'art. 34 d.P.R. n. 333/1990 e dell'art. 2909 c.c. per errata considerazione del giudicato amministrativo; 4) violazione delle norme sul demansionamento, sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, nonché omessa considerazione del danno da perdita di professionalità; 5) omessa pronuncia sulla legittimità delle sanzioni disciplinari; 6) violazione delle norme del CCNL, dell'art. 7 L. n. 300/1970 e delle presunte decadenze disciplinari; 7) violazione delle norme in tema di responsabilità e prova del mobbing; 8) violazione delle norme sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso, rilevando che i primi tre motivi non si confrontavano con la ratio decidendi fondata sull'efficacia vincolante del giudicato amministrativo e sul venir meno del presupposto per l'inquadramento superiore; che i motivi su demansionamento e mobbing miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; che quelli sulle sanzioni disciplinari e sulle decadenze non si confrontavano con le statuizioni della sentenza impugnata e difettavano di autosufficienza; e che il motivo sulle spese era infondato perché la Corte d'appello aveva applicato il principio di soccombenza solo per il giudizio di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il giudicato amministrativo annullatorio degli atti presupposti all'inquadramento superiore e aveva escluso un'omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sul demansionamento e sul mobbing perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Parimenti inammissibili sono stati ritenuti i motivi relativi alle sanzioni disciplinari e al codice disciplinare per difetto di confronto con la motivazione della sentenza e per difetto di autosufficienza. Infine, il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente il principio di soccombenza nel solo grado di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità perché la sentenza d'appello conteneva una risposta sulla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per contestare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato che le doglianze chiedevano in realtà una rivalutazione del merito.

  • art. 34 d.P.R. n. 333/1990

    Invocato per sostenere il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore; la Corte ha ritenuto che il giudicato amministrativo avesse fatto venir meno il presupposto dell'inquadramento.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte ha affermato la rilevanza del giudicato amministrativo formatosi nei confronti del ricorrente.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per dedurre il demansionamento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava alla revisione del giudizio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che le doglianze integrassero una corretta censura di legittimità.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni semplici; la Corte ha escluso che la sua violazione fosse stata dedotta nei limiti consentiti in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per lamentare errata valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo se il giudice usa prove non dedotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi privi di tale valore.

  • art. 24, comma 6, CCNL 6.7.1995

    Richiamato per sostenere la tardività delle sanzioni disciplinari; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato in relazione alle garanzie del procedimento disciplinare; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza perché inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nella censura sul mobbing e sull'inadempimento datoriale; la Corte ha ritenuto la doglianza volta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato per la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore; la Corte non ha accolto la censura per mancanza di specifica critica alla motivazione.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato come base della responsabilità aquiliana per mobbing/danni; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura nei termini proposti.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale asseritamente derivante dal mobbing; la Corte non ha affrontato nel merito la quantificazione per inammissibilità del motivo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Invocati per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse applicato correttamente il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cass. S.U. n. 34476/2019

    Citata per ribadire che il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito.

  • Cass. n. 8758/2017

    Richiamata nel medesimo senso sul divieto di rivalutazione del fatto in cassazione.

  • Cass. n. 6774/2022

    Richiamata per precisare i limiti della denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • Cass. n. 27847/2021

    Richiamata per affermare che il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione salvo errori nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • Cass. SU n. 8950/2022

    Richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso e sull'esigenza di non intenderlo in modo eccessivamente formalistico, ma con indicazione puntuale degli atti richiamati.

  • Cass. n. 18128/2020

    Richiamata per il principio secondo cui la censura sulle spese è ammissibile solo se poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • Cass. n. 26912/2020

    Richiamata nel medesimo senso sulla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura per omessa pronuncia o per vizio di motivazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o attribuito efficacia di prova legale a elementi che non ne sono provvisti; non basta lamentare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il giudicato amministrativo annullatorio degli atti presupposti fa venir meno il titolo sul quale si fondava la pretesa di inquadramento superiore, e il giudice ordinario deve prenderne atto.
  • Le censure su sanzioni disciplinari, decadenze o tardività devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando puntualmente gli atti e le ragioni di errore della decisione impugnata.
  • La doglianza sulle spese è scrutinabile in cassazione solo se la regolazione delle spese è posta a carico della parte integralmente vittoriosa o se vi è violazione dei criteri legali di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDemansionamentoMobbingLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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