Cassazione Civile, Ordinanza n. 32863/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della Polizia Municipale di Roma per violazione dell'art. 23, comma 6, del Codice della strada, contestata a una società per avere installato un impianto pubblicitario in Roma senza la prescritta autorizzazione. Il Prefetto aveva poi emesso ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La società aveva opposto il provvedimento sostenendo, in sintesi, che l'impianto fosse conforme alle prescrizioni applicabili e inserito nella c.d. procedura di riordino, risultando nella Nuova Banca Dati Anagrafica del Comune di Roma. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione, ritenendo irrilevante la procedura di riordino in mancanza di valida autorizzazione. In appello, invece, il Tribunale di Roma ha accolto il gravame e annullato l'ordinanza prefettizia, osservando che il mancato rispetto delle prescrizioni applicabili non era stato specificamente contestato né nel verbale né nell'ordinanza. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 18 L. 689/1981, sostenendo che l'ordinanza fosse adeguatamente motivata per relationem tramite richiamo al verbale presupposto e che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto necessario un diverso livello di specificità della contestazione. La società ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha affermato che il principio secondo cui nel giudizio di opposizione il giudice conosce il rapporto e non il solo atto non esclude il controllo sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio quando la motivazione sia mancante o solo apparente. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso l'apprezzamento del Tribunale: l'ordinanza-ingiunzione e il verbale presupposto non contenevano una puntuale contestazione della specifica violazione delle prescrizioni che sarebbero state violate in relazione alla permanenza dell'impianto inserito nella procedura di riordino. Tale difetto incide sul diritto di difesa del sanzionato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese, e senza raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ricorrente.
Norme richiamate
art. 23, comma 6, d.lgs. 285/1992
La violazione contestata riguarda l'installazione di un impianto pubblicitario senza la prescritta autorizzazione, nel quadro delle prescrizioni del Codice della strada e del suo regolamento attuativo.
È richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma la Corte chiarisce che il caso non ruota sulla sufficienza meramente formale del richiamo, bensì sulla mancanza di una puntuale contestazione dell'addebito rilevante ai fini difensivi.
La motivazione dell'ordinanza-ingiunzione deve consentire l'effettiva comprensione dell'addebito sanzionato; la Corte ribadisce che il giudice può sindacare la mancanza o l'apparenza della motivazione e la specificità della contestazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte rileva la non debenza del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ricorrente.
art. 51, commi 2 e 4, d.P.R. 495/1992
Richiamato nel ragionamento sulle condizioni di permanenza degli impianti pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di legge.
art. 79 del Regolamento di esecuzione del codice della strada
È richiamato come prescrizione relativa allo spazio di avvistamento per gli impianti pubblicitari.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il giudice ha cognizione piena del rapporto sanzionatorio, ma ciò non esclude il controllo sulla legittimità dell'atto quando il provvedimento sia privo di motivazione o motivato solo in modo apparente.
- La motivazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere soddisfatta anche per relationem, ma deve comunque rendere comprensibile l'addebito concretamente contestato e consentire all'interessato un'effettiva difesa.
- Quando la sanzione amministrativa si fonda sul mancato rispetto di specifiche prescrizioni, tali prescrizioni devono risultare puntualmente contestate negli atti sanzionatori; la loro omissione può integrare un vizio rilevante ai fini dell'annullamento.
- La regola per cui il giudizio di opposizione investe il rapporto e non il solo atto non legittima l'obliterazione del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo sanzionatorio.
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