Cassazione Civile, Ordinanza n. 13470/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef e altri tributi relativo all'anno d'imposta 2012. In primo grado la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo perfezionata una conciliazione fuori udienza tra Ufficio e contribuente, sulla base di un verbale sottoscritto il 9 febbraio 2018. La CGT di secondo grado della Puglia aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, reputando che il verbale avesse natura di accordo conciliativo e che la pretesa revoca della proposta per errore, asseritamente comunicata il 2 marzo 2018, fosse comunque tardiva e non adeguatamente dimostrata. In Cassazione l'Agenzia deduceva: con il primo motivo, violazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il verbale del 9 febbraio 2018 non integrasse un accordo conciliativo perfezionato perché mancava un'istanza congiunta, l'atto era stato sottoscritto da un funzionario privo di adeguata delega e, soprattutto, non conteneva l'indicazione delle somme dovute e delle modalità/termini di pagamento; con il secondo motivo, violazione degli artt. 1418 ss. e 1430 c.c., lamentando che il giudice di appello non avesse considerato l'errore essenziale e riconoscibile in cui l'Ufficio sarebbe incorso nella formulazione della proposta conciliativa, errore derivante dalla pretesa errata rappresentazione dell'attività svolta dal contribuente e dello studio di settore applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, applicando la sospensione di undici mesi prevista per le controversie definibili dalla l. n. 197/2022, e ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, per la conciliazione fuori udienza ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice deve verificare non solo la sottoscrizione dell'accordo, ma anche la presenza degli elementi essenziali previsti dalla norma, tra cui l'indicazione delle somme dovute e delle modalità di pagamento. Poiché il verbale del 9 febbraio 2018 risultava incompleto sotto tali profili, la conciliazione non poteva considerarsi perfezionata; ciò ha reso assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta ..."; "La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ... nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento"
La conciliazione tributaria fuori udienza richiede una procedura formale completa; il verbale sottoscritto dalle parti perfeziona l'accordo solo se contiene tutti gli elementi essenziali imposti dalla norma, inclusa l'indicazione delle somme e delle modalità di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
Richiamato dall'Ufficio in relazione al preteso errore nella formulazione della proposta conciliativa.
Richiamati dall'Ufficio per sostenere la rilevanza dell'errore essenziale e riconoscibile quale vizio dell'atto.
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della tesi sull'errore di calcolo o di rappresentazione.
art. 1, comma 199, L. n. 197/2022
"Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione ..."
La sospensione straordinaria si applica ai termini che scadono nel periodo indicato dalla norma, indipendentemente dalla presentazione della domanda di definizione.
art. 1, comma 199, L. n. 197/2022 e succ. modifiche
Il periodo di sospensione di undici mesi va aggiunto al termine di impugnazione calcolato secondo le regole ordinarie e non si cumula con la sospensione feriale quando i periodi coincidono.
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 11
Richiamato in via comparativa dalla Corte in tema di non cumulabilità della sospensione straordinaria con quella feriale.
Massime di principio
- La conciliazione tributaria fuori udienza si perfeziona solo quando l'accordo sottoscritto soddisfa tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992; un verbale incompleto non è sufficiente a definire la lite.
- Il giudice tributario, nel verificare la conciliazione, deve controllare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e il contenuto essenziale dell'accordo, non limitandosi alla mera sottoscrizione del verbale.
- L'indicazione delle somme dovute e delle modalità/termini di pagamento è elemento essenziale dell'accordo conciliativo tributario; la sua mancanza impedisce il perfezionamento della conciliazione.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si applica aggiungendo il periodo di sospensione al termine ordinario e, se coincide temporalmente con la sospensione feriale, non se ne cumula un ulteriore beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13370/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13371/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13372/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13373/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13374/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13375/2026 del 09/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →