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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35192/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti della società consolidante e della società incorporante della consolidata, con il quale l'Ufficio aveva rettificato la perdita trasferita al consolidato e recuperato a tassazione, da un lato, una quota di svalutazione di partecipazioni ritenuta indeducibile e, dall'altro, costi ritenuti indeducibili. Le società avevano impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso valorizzando l'efficacia riflessa di un giudicato formatosi su una diversa annualità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., censurando il riconoscimento dell'efficacia espansiva esterna del giudicato relativo all'annualità 2003, sostenendo che mancasse un vero accertamento giurisdizionale sul punto e che le annualità 2003 e 2006 fossero diverse per presupposti e recuperi; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto decaduto il potere accertativo sull'annualità 2006, senza considerare che, per un componente di reddito a efficacia pluriennale, il termine va riferito alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato; 3) denuncia di omessa pronuncia o omessa motivazione sui costi indeducibili recuperati a tassazione, deducendo violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati alla luce di precedenti conformi e del principio delle Sezioni Unite sulla decadenza nei componenti di reddito pluriennali; ha invece rigettato il terzo motivo, ritenendo che la CTR non avesse omesso di pronunciare, ma avesse assorbito le altre questioni per effetto della ritenuta pregiudizialità della decadenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame del merito e anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale vincola solo nei limiti dell'accertamento giurisdizionale effettivamente compiuto e non si estende automaticamente a fattispecie diverse o prive di un precedente accertamento sul merito della res controversa.

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. 30/09/1994, n. 564, conv. in L. 30/11/1994, n. 656

    L'autotutela tributaria può operare con effetti retroattivi, ma incontra il limite del giudicato formatosi sull'accertamento sostanziale.

  • art. 43, d.P.R. 29/09/1973, n. 600

    Per i componenti di reddito a efficacia pluriennale contestati per il fatto generatore o presupposto costitutivo, il termine di decadenza va riferito alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo, non a quella in cui il componente è maturato originariamente o iscritto in bilancio per la prima volta.

  • art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    La censura di omessa pronuncia non è fondata se il giudice di merito ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni per effetto della decisione su una questione pregiudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia stata implicitamente assorbita dalla motivazione e dal decisum su un capo ritenuto assorbente.

  • artt. 59, 61 e 66 t.u.i.r.

    Richiamati per il trattamento fiscale della svalutazione della partecipazione e della sua rilevanza nei periodi successivi, secondo la disciplina previgente alla riforma del d.lgs. n. 344/2003.

  • art. 76, commi 7-bis e 7-ter, TUIR

    Richiamati come base normativa del recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno in materia tributaria può esplicare efficacia nei giudizi relativi ad annualità successive solo quando l'accertamento riguardi elementi della fattispecie tendenzialmente permanenti; non opera se le annualità o i presupposti fattuali sono diversi.
  • L'autotutela dell'Amministrazione finanziaria, anche sostitutiva, non può incidere sul perimetro del giudicato sostanziale: il giudice deve valutare la pretesa fiscale in base al proprio accertamento giurisdizionale e non solo in funzione dell'atto sostituito.
  • Quando si contesta un componente di reddito a efficacia pluriennale per il fatto generatore o il presupposto costitutivo, la decadenza dell'azione accertativa va calcolata con riferimento alla dichiarazione in cui il singolo rateo è stato indicato.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha ritenuto assorbita la questione per effetto della decisione su un capo pregiudiziale; in tal caso la questione dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio dopo la cassazione.
  • In materia di imposte periodiche, la rilevanza fiscale di una posta pluriennale va apprezzata in relazione alla sua imputazione nei singoli esercizi, con possibile rilevanza ai fini del potere di accertamento per ciascuna annualità interessata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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