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Sentenza

Sentenza n. 2225/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 1402/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 1402/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori. La sentenza era stata ritualmente notificata ed era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non vi aveva dato spontanea esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato la sussistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo, il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’adempimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati tutti i presupposti dell’azione: esistenza di un giudicato favorevole, rituale notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando il principio dell’art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere non assolto anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitarsi entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    "Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente"

    La sentenza presupposta aveva riconosciuto al docente il diritto al beneficio per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero al pagamento della relativa somma.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    "i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli"

    Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto; la mancata costituzione del Ministero ha impedito tale prova.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario dirigente dell’Amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell’assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria passata in giudicato contro una pubblica amministrazione, il ricorrente deve provare l’esistenza, la notificazione e la definitività del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio applicabile e l’inadempimento dell’Amministrazione.
  • Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, secondo l’art. 2697 c.c.; la mancata costituzione dell’Amministrazione comporta l’assenza di tale prova.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta individuato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria è un dirigente della stessa Amministrazione inadempiente, l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso, anche per applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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