Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 63/2024, che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica del docente con accredito di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 63/2024, pubblicata il 30 gennaio 2024 e notificata in forma esecutiva al Ministero il 7 febbraio 2024, era passata in giudicato e aveva condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditandovi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza risultava attestato da apposita dichiarazione dell’ufficio competente; la sentenza era stata notificata al Ministero; era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre affermato che il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché l’Amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto. Il Ministero è stato quindi ordinato a procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, all’accredito di euro 2.000,00 sul portafoglio Carta del docente della ricorrente. È stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, per l’ipotesi di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’accredito imposto in sede di ottemperanza.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento riferito al caso deciso.
- La proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, nel caso considerato, l’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine ultimativo e determinare puntualmente l’attività amministrativa dovuta.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
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