Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 164/2025, relativa all'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 164/2025 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 17 aprile 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L'Amministrazione, benché ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'Amministrazione non si conformi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, euro 1.500,00 sul portafoglio Carta docente della ricorrente, per le finalità previste dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi a un giudicato, compreso quello formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio, nella fattispecie di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale può essere intrapresa l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la finalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui deve essere destinato l'accredito ordinato in ottemperanza.
D.P.C.M. 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8
Disciplina le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, richiamate dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la sentenza contenga statuizioni rimaste ineseguite dall'Amministrazione.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione intimata non dimostra di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento di quanto statuito nel titolo entro un termine ultimativo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario dell'Amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e può attivarsi su istanza della parte vittoriosa dopo la vana scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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