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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento A.- del provvedimento di esclusione (2026-UNBACLE-0103780) comunicato il 7 aprile 2026 (doc. 1) con nota a mezzo pec, dalla “Procedura di selezione, per titoli, per l’anno 2025, per la progressione economica all’interno delle aree (procedura n. 4 – Area delle Elevate Professionalità) riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.D.G. n. 302 in data 12 febbraio 2026; B. – del decreto del 21 maggio 2026, di approvazione “degli atti della procedura di selezione, per titoli, per l’anno 2025, per la progressione economica all’interno delle aree riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – procedura n. 4 – Area delle Elevate Professionalità, indetta con DDG 302/2026; C. - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi, ivi compreso ove occorra il Decreto n. 302 pubblicato in data 12 febbraio 2026 per la “procedura di selezione, per titoli, per l’anno 2025, per la progressione economica all’interno delle Aree degli Operatori, dei Collaboratori, dei Funzionari e delle Elevate Professionalità” nonché del provvedimento del 22 aprile 2026 di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione della ricorrente con nota pec del 12 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202601055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura selettiva interna per la progressione economica all’interno dell’Area delle Elevate Professionalità, approvazione degli atti della procedura e rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione comunicata il 7 aprile 2026 dalla procedura per titoli, relativa all’anno 2025, per la progressione economica all’interno delle aree riservata al personale a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Bari, nonché il decreto del 21 maggio 2026 di approvazione degli atti, il bando e il rigetto del 22 aprile 2026 dell’istanza di autotutela. Ha dedotto l’illegittimità derivata della graduatoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 3, del bando e del principio di tassatività delle cause di esclusione; eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta, travisamento, arbitrarietà e illogicità; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. L’Università ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccezione alla quale la ricorrente ha aderito in udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure contro l’esclusione e gli atti della procedura. Ha ritenuto che la selezione riguardasse una mera progressione economica all’interno della stessa area, senza accesso a un’area o fascia superiore e senza novazione oggettiva del rapporto; la controversia attiene quindi ad atti adottati dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato ed è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ha indicato il giudice ordinario territorialmente competente quale giudice munito di giurisdizione, presso il quale il giudizio può essere riproposto nei termini perentori di legge. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di un concorso interno volo alla mera progressione economica all’interno della stessa area, non è ravvisabile una vera e propria procedura concorsuale per l’accesso all’impiego, non essendo essa funzionale all’accesso all’area o fascia funzionale superiore (la c.d. progressione verticale), che sola giustifica giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001 (cfr. Consiglio di Stato Sez. V del 20.8.2015 n. 3959) (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 14 marzo 2019, n. 3464).

    La giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali riguarda le selezioni che consentono l’accesso a un’area, fascia o qualifica superiore; non comprende le procedure interne dirette alla mera progressione economica all’interno della stessa area.

  • artt. 9 e 11 c.p.a.

    Per quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.

    Accertato il difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo dichiara l’inammissibilità e indica il giudice munito di giurisdizione, presso il quale la controversia può essere riproposta nei termini perentori previsti.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedure selettive interne per la mera progressione economica all’interno della stessa area, che non comportino accesso a un’area o fascia superiore né novazione oggettiva del rapporto, spettano alla giurisdizione ordinaria in funzione di giudice del lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali interne sussiste quando la selezione è diretta all’accesso del dipendente a un’area, fascia o qualifica superiore; la natura della progressione, e non la modalità di svolgimento della selezione, è il criterio decisivo.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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