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Sentenza

Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario che aveva ordinato al Ministero di accreditare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 22 maggio 2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditandovi una somma determinata, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; inoltre, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 23 giugno 2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente del ricorrente la somma stabilita dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente il ricorso per ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando esse impongano alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prima di agire in ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere rispettato il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, secondo quanto previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell’obbligo di accredito imposto al Ministero dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, richiamate dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Qualora l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento dell’obbligo imposto dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e può essere attivato su istanza della parte vittoriosa dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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