Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Verona che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.012,95, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, nonché delle spese del giudizio ordinario. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, in quanto risultavano documentati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Verona, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatata l’assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente euro 3.012,95, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al saldo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di delega a un altro dirigente e con attivazione su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso esaminato, presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    retribuzione professionale docenti

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto retributivo riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contenente obblighi a carico dell’amministrazione.
  • Costituiscono presupposti dell’azione di ottemperanza la prova del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinarle di adottare gli atti necessari e di corrispondere le somme dovute entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.