Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 488/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 1.500,00, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ritenuto inoltre che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare sul portafoglio “carta docente” della ricorrente la somma di euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti anche da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per l’accredito della somma destinata alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano le modalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato ottemperando.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La proposizione dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento degli obblighi stabiliti dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione dell’attività dovuta entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e può essere attivato su istanza della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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