Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25427/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società del gruppo Tomasi per le annualità 2004-2006, con i quali l’Ufficio contestava costi indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta in relazione a fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore (Eurogroup s.r.l.). La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza e da indagini penali/tributarie che avevano evidenziato un sistema di fatturazione falsa e di ribaltamento di costi fittizi. Dopo un primo accoglimento dei ricorsi della contribuente in CTP e un successivo accoglimento dell’appello dell’Ufficio in CTR, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 33320/2019, aveva cassato con rinvio la decisione di appello su alcuni profili, tra cui la prova della consapevolezza della frode e la rilevanza di una sentenza penale assolutoria. In sede di rinvio, la CTR aveva nuovamente annullato gli avvisi ritenendo non provata la partecipazione consapevole della contribuente alla frode e valorizzando la regolarità formale dei rapporti e la sentenza penale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento e presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sufficienza della prova presuntiva della consapevolezza della contribuente e avesse mal valutato gli indizi; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, in violazione del dictum rescindente; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, in via subordinata, sulla deducibilità dei costi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva applicato correttamente il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche presuntiva, del destinatario, mentre il contribuente deve dare prova di aver adottato la massima diligenza; ha inoltre censurato la valutazione frammentaria degli indizi e l’uso non corretto della sentenza penale assolutoria come elemento isolato. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati assorbiti; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna che aveva annullato gli avvisi di accertamento, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse correttamente applicato i principi sulla prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, avendo valutato gli indizi in modo parcellizzato e avendo attribuito alla sentenza penale assolutoria un rilievo non conforme al suo corretto uso nel processo tributario.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti in materia IVA, l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il destinatario sapesse o dovesse sapere, con l’ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in una frode fiscale.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere raggiunta anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati nel loro insieme, secondo un giudizio sintetico e non frammentario, verificando se si rafforzino reciprocamente.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l’assenza di vantaggi dalla rivendita, non escludono di per sé la partecipazione consapevole alla frode e non bastano, da sole, a superare una prova presuntiva adeguatamente costruita dall’Ufficio.
  • La sentenza penale di assoluzione non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario; essa può essere considerata dal giudice tributario come elemento di prova, ma solo previa verifica della sua rilevanza nel diverso ambito e senza attribuirle valore assorbente o isolato rispetto agli altri elementi acquisiti.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se rivaluta la prova in modo incompatibile con quel principio, la sentenza è cassabile per violazione del dictum rescindente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.