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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un pensionato ha chiesto il ricalcolo della base di computo della quota B del trattamento pensionistico e dei relativi supplementi, sostenendo che la prestazione fosse stata liquidata applicando un limite massimo alla media delle retribuzioni mensili, anziché la media effettiva delle retribuzioni percepite. Il Tribunale aveva accolto la domanda, escludendo decadenza e prescrizione. In appello, l’ente previdenziale ha ottenuto una riforma parziale: la Corte territoriale ha ritenuto operante la decadenza mobile per i ratei anteriori al triennio rispetto al ricorso giudiziale e ha applicato un massimale al calcolo della quota B. Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di decadenza e prescrizione; l’ente ha resistito e proposto ricorso incidentale, contestando sia la portata della decadenza sia l’esclusione del massimale nel calcolo della quota B. La controversia riguardava quindi, da un lato, il regime transitorio della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 come novellato nel 2011, e, dall’altro, la corretta determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e l’operatività del tetto retributivo previsto dalla normativa speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo corretta l’applicazione della decadenza triennale solo alle differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, e non all’intera pretesa pensionistica. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo continua a operare il massimale retributivo giornaliero previsto dalla disciplina speciale. È stato quindi dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché riesamini il merito applicando i principi indicati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza introdotta o modificata dalla norma si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte, ma nei ricalcoli di pensioni già liquidate opera solo per le differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale; non comporta l’estinzione dell’intera pretesa.

  • art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    La nuova disciplina sulla decadenza e sulla prescrizione dei ratei arretrati si applica anche alle situazioni già in essere, ma la decorrenza del termine non può essere retrodatata prima dell’entrata in vigore della disposizione.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale come norma di coordinamento temporale, in relazione all’applicabilità della nuova decadenza alle pensioni già liquidate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per censurare la decisione sul riparto dell’onere probatorio in materia di prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla decorrenza della prescrizione dei crediti pensionistici.

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale non è abrogato e continua a operare nel calcolo della quota B per i lavoratori dello spettacolo.

  • art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 182/1997

    Nel calcolo della quota A si applica l’aliquota del 2% sulla media delle 540 migliori giornate fino al massimale pensionabile ENPALS; la norma non esclude il tetto retributivo per la quota B.

  • art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza riguarda le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    I ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale, e le differenze dovute a seguito di riliquidazione si prescrivono in cinque anni.

  • art. 6, comma 1, D.L. n. 103/1991

    È richiamato quale schema della cd. decadenza mobile, intesa come perdita delle sole differenze sui ratei ultra-triennali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già liquidate solo in parte, la decadenza introdotta o modificata sopravvenientemente non può operare in modo retroattivo: essa decorre dall’entrata in vigore della norma e colpisce soltanto le differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale.
  • La disciplina decadenziale delle prestazioni previdenziali parzialmente riconosciute non estingue l’intero diritto alla prestazione, ma incide esclusivamente sui ratei arretrati oltre il limite temporale previsto dalla legge, salvaguardando i ratei più recenti.
  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il massimale retributivo giornaliero previsto dalla normativa speciale continua a operare nella determinazione della quota B, poiché non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità dalle norme successive.
  • Nell’interpretazione delle norme previdenziali speciali occorre bilanciare, da un lato, l’esigenza di garantire trattamenti adeguati al lavoratore in quiescenza e, dall’altro, l’equilibrio economico-finanziario dell’ente previdenziale; l’interpretazione che conserva il tetto retributivo è ritenuta coerente con tale bilanciamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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