Cassazione Civile, Ordinanza n. 39814/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I ricorrenti, quali ex soci della società già cancellata, impugnavano in cassazione la decisione regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per maggiori ricavi d'impresa, ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006, e nei loro confronti per maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF. La controversia nasceva da un accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione, sulla rideterminazione della percentuale di ricarico secondo la media degli studi di settore e sulla mancata esibizione del libro inventari o sull'irregolare indicazione delle rimanenze. Con l'unico motivo di ricorso i contribuenti denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., sostenendo che la ricostruzione dei maggiori ricavi non si basasse su presunzioni gravi, precise e concordanti, poiché non era stata compiuta una concreta comparazione, neppure a campione, tra prezzi di acquisto e vendita e non era stata effettuata una media aritmetica aderente alla realtà specifica dell'impresa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che l'antieconomicità della gestione, riscontrata non solo nell'anno d'imposta accertato ma anche in anni anteriori e successivi, costituiva indice presuntivo idoneo a legittimare l'accertamento analitico-induttivo e la rideterminazione dei ricavi mediante percentuale di ricarico media di settore. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice tributario.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
consente, in presenza di scritture formalmente regolari ma inattendibili, l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e sull'antieconomicità della gestione.
in materia IVA consente la determinazione induttiva del reddito/corrispettivi sulla base di presunzioni semplici qualificate e dell'incongruenza tra dati dichiarati e condizioni di esercizio dell'attività.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tali gli indici valorizzati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano elementi oggettivi di inattendibilità, in particolare un comportamento antieconomico dell'impresa.
- L'antieconomicità dell'operazione o della gestione costituisce un indizio presuntivo idoneo a sorreggere la rettifica dei ricavi e può legittimare l'utilizzo di dati di settore o di percentuali di ricarico medie, purché il giudice di merito ne valuti la concretezza nel caso specifico.
- Quando il giudice di merito abbia ritenuto provata l'inattendibilità della contabilità e abbia giudicato non provate le giustificazioni offerte dal contribuente, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- In materia tributaria, una volta che l'Ufficio abbia fondato la rettifica su presunzioni qualificate e su elementi di antieconomicità, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria e di dimostrare la correttezza delle dichiarazioni.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto.
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