Cassazione Penale, Sentenza n. 27162/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame di Palermo aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Agrigento. La contestazione cautelare riguardava: la detenzione illegale, presso la residenza dell'indagato, di una pistola calibro 38 special con matricola abrasa; la detenzione/occultamento di una pistola calibro 22 con matricola non censita in banca dati, indicata nell'ordinanza anche come condotta rilevante ai fini dell'art. 648 c.p.; e la detenzione di armi e munizioni non denunciate. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 lett. c), 275 e 299 c.p.p. e 125 c.p.p., sostenendo che il pericolo di reiterazione fosse stato desunto solo dalla gravità del fatto, dal contestuale arresto in altro procedimento per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e da precedenti penali risalenti; con il secondo si lamentava violazione degli artt. 275, 275-bis, 292 comma 2 lett. c) e 125 comma 3 c.p.p., assumendo che la scelta della custodia in carcere e la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico fossero motivate in modo apodittico e con formule di stile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente confutative e di fatto, dirette a proporre una diversa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale del riesame. Ha ribadito che, in materia cautelare, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio indiziario né delle esigenze cautelari, ma solo il riscontro della correttezza giuridica della motivazione e dell'assenza di manifeste illogicità. Ha reputato congrua la motivazione sull'esistenza del pericolo di reiterazione, fondata sulla gravità del possesso di due pistole con munizioni, sul collegamento con un altro grave episodio cautelare di matrice mafiosa e sui precedenti penali dell'indagato. Ha ritenuto altrettanto lineare la motivazione sulla scelta della misura più afflittiva, osservando che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non avrebbero eliminato la pericolosità desunta dalle condotte contestate. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo altresì la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 l. 18 aprile 1975 n. 110
norma incriminatrice richiamata per la detenzione illegale di arma con matricola abrasa
richiamato nel capo cautelare per la detenzione/occultamento dell'arma, ma nel testo non è svolta una specifica interpretazione della norma
menzionato solo ai fini della contestazione della detenzione di armi e munizioni non denunciate
norma richiamata quale obbligo di denuncia delle armi e munizioni detenute
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
richiamato con riferimento al pericolo di reiterazione del reato
richiamato per contestare la scelta e l'adeguatezza della misura cautelare
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza specifica elaborazione nel testo
richiamato per il vizio di motivazione/obbligo di motivazione del provvedimento
richiamato in relazione all'uso del braccialetto elettronico e alla misura degli arresti domiciliari
art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.
richiamato per la dedotta carenza motivazionale dell'ordinanza cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario perché la decisione non comporta rimessione in libertà
art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
menzionato come precedente penale rilevante ai fini della pericolosità, senza statuizione sul merito di quel reato
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata per affermare che, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione non può riesaminare il merito degli elementi fattuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura.
- Le censure sulla mancanza di gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari sono ammissibili solo se denunciano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non sono invece consentite doglianze che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio.
- La valutazione delle fonti di prova e la selezione degli elementi ritenuti significativi ai fini cautelari spettano al giudice di merito, purché la motivazione sia congrua e immune da evidenti vizi logico-giuridici.
- La gravità del fatto, il collegamento con ulteriori episodi criminosi e i precedenti penali, se valorizzati in modo non illogico, possono costituire base sufficiente per ritenere il pericolo di reiterazione del reato.
- Quando il giudice del riesame motiva in modo coerente sulla inadeguatezza di una misura meno afflittiva, la censura difensiva che si limiti a contestare apoditticamente tale valutazione non è idonea a scardinare il provvedimento cautelare.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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