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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27300/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi, notificata dopo il mancato pagamento della seconda e ultima rata di un piano di rateazione richiesto a seguito di comunicazione di irregolarità. In primo grado e poi in appello aveva dedotto: la decadenza dal potere di riscuotere le somme pretese; il difetto di motivazione della cartella; la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella. La CTR aveva respinto il gravame. In cassazione la ricorrente aveva articolato tre motivi: 1) omessa motivazione sulla decadenza e falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997; 2) violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), Statuto del contribuente e dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008 per mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione; 3) difetto assoluto di motivazione e omesso esame del fatto decisivo relativo alla carenza di motivazione della cartella, con richiamo anche all’art. 3 l. n. 241/1990, agli artt. 7 e 17 Statuto del contribuente, all’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e all’art. 24 Cost. Prima della decisione, la difesa della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla parte, per adesione alla "rottamazione ter" e asserita estinzione dell’intero debito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ritenutane la ritualità, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della norma, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e sottoscritta personalmente dalla parte, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti se il giudice ravvisa i presupposti per farlo.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria.
  • Quando il ricorso è dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione proposti contro la sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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