Sentenza del 18/11/2016 n. 23510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento, posta a fondamento dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, per un importo complessivo di 65.179,45 euro. La concessionaria ha sostenuto che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si fosse perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa, ricevuta dal contribuente. M.C. ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia su decadenza, prescrizione, condono tombale e legittimazione dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di M.C. Ha ritenuto perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., poiché erano stati compiuti tutti gli adempimenti previsti e il contribuente aveva ricevuto la raccomandata informativa. La successiva eventuale consegna di una cartella diversa è stata ritenuta irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Le questioni sollevate dal contribuente, non esaminate dai giudici di merito perché assorbite, potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Il procedimento prevede il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e l'invio al destinatario della raccomandata informativa.
La notifica per irreperibilità relativa si perfeziona quando sono compiuti tutti gli adempimenti prescritti. Se la raccomandata informativa viene ricevuta, la conoscibilità dell'atto si realizza con tale ricezione; se non viene ricevuta, la notifica si perfeziona comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore.
L'iscrizione ipotecaria è un atto consequenziale che presuppone la validità e la conoscibilità della pretesa tributaria e degli atti prodromici, come la cartella di pagamento.
Sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010
La ricezione della raccomandata informativa concretizza la conoscibilità dell'atto; in mancanza di ricezione, essa si presume trascorsi dieci giorni dalla spedizione.
La Corte ha chiarito il momento di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., distinguendo tra il caso in cui la raccomandata sia ricevuta e quello in cui non lo sia.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Termini per la notifica degli avvisi di accertamento.
Il contribuente aveva dedotto che l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998 fosse stato notificato oltre il termine decadenziale del 31 dicembre 2003; la questione non è stata esaminata dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.
Definizione automatica delle posizioni fiscali, cosiddetto condono tombale.
Il contribuente aveva sostenuto che il condono avesse precluso ulteriori attività di accertamento per gli anni dal 1997 al 2001; anche questa questione è rimasta impregiudicata e potrà essere esaminata dal giudice del rinvio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 19, comma 3
Disciplina delle parti del processo tributario e dell'impugnazione degli atti consequenziali e presupposti.
Il contribuente sosteneva che l'Agenzia delle Entrate dovesse rimanere parte del giudizio perché erano contestati anche la pretesa tributaria originaria e gli atti presupposti non notificati. La Corte non ha deciso nel merito tale censura.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Le doglianze del contribuente riguardavano l'omessa pronuncia su decadenza, prescrizione e condono; tali questioni sono state dichiarate inammissibili in sede di ricorso incidentale condizionato perché non esaminate nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Nella notifica ex art. 140 c.p.c. devono essere verificati tutti e tre gli adempimenti: deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa.
- Se il destinatario riceve la raccomandata informativa, la notifica si considera perfezionata con la ricezione, indipendentemente dal fatto che egli ritiri successivamente il plico o che venga eventualmente consegnato un atto diverso.
- Se la raccomandata non viene ricevuta, la notifica si perfeziona, secondo il principio richiamato, decorsi dieci giorni dalla spedizione, purché gli altri adempimenti siano stati regolarmente eseguiti.
- La contestazione della notifica di una cartella richiede elementi concreti e specifici; una generica dichiarazione relativa alla consegna di un'altra cartella può non essere sufficiente a superare la prova degli adempimenti notificatori.
- Le questioni assorbite e non esaminate dai giudici di merito, come decadenza, prescrizione o condono, non possono normalmente essere introdotte per la prima volta tramite ricorso incidentale condizionato dalla parte già vittoriosa; possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio dopo la cassazione.
- Quando viene impugnato un atto consequenziale, come un'iscrizione ipotecaria, la validità della pretesa può dipendere dalla regolare notificazione degli atti presupposti; tuttavia ogni contestazione deve essere formulata in modo specifico e nei termini processuali applicabili.
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