Cassazione Civile, Ordinanza n. 23433/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un'esecuzione immobiliare fondata su un precetto relativo a un mutuo fondiario stipulato nel 1990, nel quale l'opponente aveva assunto la qualità di accollataria. La debitrice chiedeva in via principale di accertare l'estinzione del debito per pagamento delle somme intimate e, in subordine, di rideterminare il rapporto per illegittimità degli interessi, deducendo usura, anatocismo e indeterminatezza delle clausole contrattuali, con conseguente insussistenza del credito azionato o addirittura credito in suo favore. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, limitando il credito esecutivamente azionabile, escludendo interessi ultralegali e costo della polizza, ma riconoscendo interessi moratori contrattuali. In appello la debitrice riproponeva vari motivi: estinzione del debito per pagamento, risoluzione del mutuo, nullità delle clausole per anatocismo, contestazione della natura fondiaria del mutuo e usurarietà degli interessi. La corte d'appello accoglieva solo il motivo sul pagamento, dichiarando estinto il credito intimato con il precetto e insussistente il diritto di proseguire l'esecuzione su quel titolo, ma confermando il debito residuo derivante dal mutuo e gli interessi moratori. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) carenza di legittimazione/titolarità attiva della cessionaria del credito, sostenendo che gli avvisi in Gazzetta Ufficiale non bastassero a provare l'inclusione dello specifico credito nelle cessioni in blocco; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla natura fondiaria del mutuo e sulla legittimità dell'anatocismo; 3) erronea esclusione dell'usura sopravvenuta in un mutuo a tasso variabile, assumendo che modifiche unilaterali del tasso avessero determinato il superamento della soglia usuraria; 4) omessa pronuncia e motivazione apparente sull'usurarietà degli interessi moratori, con richiesta di applicare la sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla titolarità del credito, affermando che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente solo in assenza di contestazioni specifiche; ove il debitore contesti in modo puntuale l'inclusione del proprio rapporto, il cessionario deve offrire prova rigorosa della riferibilità del credito, ma nel caso concreto la corte d'appello aveva già esaminato e disatteso la contestazione valorizzando l'avviso pubblicato e il rinvio ai dati identificativi disponibili sul sito del cessionario, con una valutazione di merito non censurabile come omesso esame. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente e l'omessa pronuncia sul secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva chiaramente recepito la qualificazione del contratto come mutuo fondiario, anche sulla base del nomen iuris utilizzato dalle parti, e che le contestazioni sulla provvista o sui presupposti sostanziali non imponevano una diversa qualificazione. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che l'usura va valutata al momento della pattuizione degli interessi e che il successivo superamento della soglia per fluttuazioni di mercato non integra usura sopravvenuta; ha aggiunto però che, quando il superamento derivi da uno ius variandi dell'intermediario, si configura una nuova pattuizione da verificare autonomamente. Nel caso concreto, però, non risultava allegato o accertato alcuno ius variandi, sicché la censura restava una mera denuncia di usura sopravvenuta irrilevante. Sul quarto motivo ha affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, i quali vanno confrontati con un parametro omogeneo e non cumulati con gli interessi corrispettivi; ha precisato che l'eventuale usurarietà dei moratori comporta la nullità della relativa clausola e la sostituzione automatica ex art. 1224 c.c., non la gratuità dell'intero rapporto ex art. 1815, comma 2, c.c. Tuttavia, nel caso concreto, la corte territoriale aveva esaminato la questione e confermato il criterio di calcolo ritenendolo corretto, con rigetto implicito delle ulteriori doglianze. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la legittimazione/titolarità attiva del soggetto che agisce in giudizio; la Corte ha escluso la violazione perché la titolarità è stata ritenuta provata in fatto dal giudice di merito.
La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale è adempimento previsto per rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti; è prova sufficiente della titolarità solo in assenza di contestazioni specifiche, mentre in caso di contestazione puntuale il cessionario deve fornire prova rigorosa dell'inclusione dello specifico credito.
Richiamata per la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione e per la pubblicazione/individuazione dei crediti ceduti tramite avviso e sito internet del cessionario.
L'onere di provare la titolarità del credito grava sul cessionario quando il debitore sollevi una contestazione specifica e tempestiva; la Corte esclude però che tale onere sia stato mal distribuito nel caso concreto.
Norma processuale richiamata per i vari vizi denunciati: violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la questione sia stata esaminata o sia implicitamente rigettata dalla decisione.
Richiamato per la denuncia di motivazione apparente; la Corte precisa che la motivazione è apparente solo se incomprensibile o meramente assertiva.
Lo ius variandi dell'intermediario può determinare una nuova regolamentazione del rapporto; se la modifica unilaterale supera il tasso soglia, occorre una verifica autonoma di usurarietà al momento della variazione.
Sanzione invocata per l'usura; la Corte precisa che opera per gli interessi corrispettivi usurari, mentre per gli interessi moratori usurari non comporta la gratuità dell'intero rapporto ma la nullità della clausola con sostituzione automatica.
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica dell'usura va compiuta secondo un parametro omogeneo e non mediante sommatoria tra corrispettivi e moratori.
In caso di nullità della clausola sugli interessi moratori usurari, si applica il tasso degli interessi corrispettivi leciti o, in mancanza, il tasso legale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B., l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale prova la legittimazione del cessionario solo finché il debitore non sollevi una contestazione specifica e tempestiva sulla riferibilità del proprio rapporto alla cessione.
- Quando il debitore contesti in modo puntuale l'inclusione del credito nella cessione, il cessionario deve offrire prova rigorosa della titolarità, anche tramite documentazione diversa dal contratto di cessione, purché idonea a stabilire un collegamento certo tra credito e operazione; restano insufficienti documenti generici o unilateralmente formati priva di adeguata attendibilità.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la decisione è incomprensibile o puramente assertiva; una motivazione sintetica è sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia stata espressamente o implicitamente disattesa dalla soluzione adottata, perché logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa non esaminata in modo espresso.
- In materia di usura, il criterio generale è quello del momento della pattuizione del tasso: il mero superamento sopravvenuto della soglia per fluttuazioni del mercato non determina nullità o inefficacia della clausola originaria.
- Se il superamento del tasso soglia deriva da uno ius variandi dell'intermediario, la nuova determinazione del tasso costituisce una autonoma pattuizione da verificare nuovamente alla luce della disciplina antiusura vigente al momento della variazione.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la verifica va effettuata con un parametro omogeneo e non sommando interessi corrispettivi e moratori.
- L'eventuale usurarietà degli interessi moratori comporta la nullità della relativa clausola e la sua sostituzione automatica con il tasso degli interessi corrispettivi leciti o, in mancanza, con il tasso legale; non determina la gratuità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
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