Cassazione Penale, Sentenza n. 40736/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in Appello della condanna riportata dal G.U.P.: contestano la sussistenza del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90) sostenendo che l'organizzazione era composta solo da stranieri e operava all'estero, che gli agenti sotto copertura avrebbero creato o organizzato l'attività delittuosa (cd. provocazione/insistenza degli infiltrati) e che, pertanto, mancherebbe la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 7 e 10 c.p. Inoltre censurano l'aspetto soggettivo dei reati (assenza di programma criminoso preesistente), deducono errore di qualificazione (avrebbero potuto essere ritenuti solo concorrenti nell'importazione e nella detenzione della partita sequestrata), e lamentano vizi nella determinazione della pena per mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. Ha ritenuto fondata la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: esisteva un accordo associativo almeno tra Rivera Zazueta e i due imputati finalizzato all'importazione e commercializzazione di cocaina in Italia/Europa; gli imputati parteciparono attivamente all'organizzazione, controllarono l'arrivo del carico, gestirono contatti e ricevettero denaro (quasi €35.000) e tre panetti consegnati loro, avendo quindi reale disponibilità della sostanza; l'intervento degli agenti sotto copertura non esclude la punibilità poiché essi non crearono il progetto criminoso ma fornirono un'opportunità cui i "provocati" aderirono e realizzarono condotte autonome; la giurisdizione italiana sussisteva perché i reati ebbero concrete ricadute in Italia; la negazione delle attenuanti generiche è stata motivata richiamando la gravità dei fatti, il ruolo non marginale degli imputati e l'assenza di specifici elementi positivi indicati dalla difesa. Conseguentemente il dispositivo di merito (condanna a 12 anni di reclusione e €36.000 di multa per ciascuno, con pene accessorie) è rimasto confermato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un patto associativo, stabilità del programma criminoso e una distribuzione di compiti; la Corte ha interpretato che sia sufficiente anche una struttura organizzativa rudimentale e la partecipazione stabile di almeno tre persone, deducibile dalle attività svolte
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80
Norme relative ai delitti di importazione e circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto integrati gli estremi dell'importazione e delle aggravanti in relazione al controllo e alla disponibilità della sostanza da parte degli imputati
Concorso di persone nel reato: la decisione si basa sul concorso degli imputati nell'importazione e nella gestione del carico
Norme sulla giurisdizione: la Corte ha ritenuto che, benché l'associazione si sia costituita in parte all'estero, essa abbia operato anche in Italia con effetti concreti, giustificando la giurisdizione italiana
Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 9
"consegna controllata internazionale"
Autorizzazione alla consegna controllata internazionale utilizzata per consentire l'operato degli investigatori; la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione e il ruolo degli agenti non annullino la responsabilità degli imputati
Regime delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'assenza di precedenti da sola non basta per concederle e che la difesa non ha indicato circostanze specifiche positive tali da giustificare la riduzione
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 1
Regole sulla limitazione della riproduzione dei motivi d'appello nel testo di cassazione: richiamata per osservare i limiti nella riportazione dei motivi nella sentenza
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di versamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di condanna per ricorso inammissibile: la Corte ha disposto il pagamento di €3.000,00 ciascuno
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere provata anche quando la struttura organizzativa è "rudimentale": basta l'accordo stabile, la ripartizione di compiti e la disponibilità di risorse idonee a realizzare il programma criminoso.
- La giurisdizione italiana sussiste se l'associazione, pur costituitasi all'estero, ha operato concretamente anche in Italia o i fatti hanno rilevanti ricadute sul territorio nazionale (non è rilevante la sola cittadinanza degli associati).
- L'intervento di agenti sotto copertura o di consegne controllate non esclude automaticamente la responsabilità degli indagati: occorre dimostrare che gli agenti abbiano determinato materialmente la commissione del reato (provocazione qualificata), non la mera creazione di un'occasione di delinquere.
- Per far valere la tesi della 'provocazione' è necessario confutare in modo specifico e puntuale le argomentazioni di fatto svolte dai giudici di merito; semplici ripetizioni delle accuse non fronteggiano il decisum e rischiano l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- In tema di attenuanti generiche, la semplice ricorrenza dell'assenza di precedenti non è sufficiente: il ricorrente deve indicare circostanze concrete e positive che giustifichino la riduzione della pena; in mancanza il diniego è adeguatamente motivato con richiamo alla gravità del fatto e al ruolo ricoperto.
- In Cassazione è essenziale specificare e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; i motivi generici, non criticamente confrontati con le argomentazioni del provvedimento impugnato, sono spesso inammissibili.
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