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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40736/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in Appello della condanna riportata dal G.U.P.: contestano la sussistenza del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90) sostenendo che l'organizzazione era composta solo da stranieri e operava all'estero, che gli agenti sotto copertura avrebbero creato o organizzato l'attività delittuosa (cd. provocazione/insistenza degli infiltrati) e che, pertanto, mancherebbe la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 7 e 10 c.p. Inoltre censurano l'aspetto soggettivo dei reati (assenza di programma criminoso preesistente), deducono errore di qualificazione (avrebbero potuto essere ritenuti solo concorrenti nell'importazione e nella detenzione della partita sequestrata), e lamentano vizi nella determinazione della pena per mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. Ha ritenuto fondata la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: esisteva un accordo associativo almeno tra Rivera Zazueta e i due imputati finalizzato all'importazione e commercializzazione di cocaina in Italia/Europa; gli imputati parteciparono attivamente all'organizzazione, controllarono l'arrivo del carico, gestirono contatti e ricevettero denaro (quasi €35.000) e tre panetti consegnati loro, avendo quindi reale disponibilità della sostanza; l'intervento degli agenti sotto copertura non esclude la punibilità poiché essi non crearono il progetto criminoso ma fornirono un'opportunità cui i "provocati" aderirono e realizzarono condotte autonome; la giurisdizione italiana sussisteva perché i reati ebbero concrete ricadute in Italia; la negazione delle attenuanti generiche è stata motivata richiamando la gravità dei fatti, il ruolo non marginale degli imputati e l'assenza di specifici elementi positivi indicati dalla difesa. Conseguentemente il dispositivo di merito (condanna a 12 anni di reclusione e €36.000 di multa per ciascuno, con pene accessorie) è rimasto confermato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un patto associativo, stabilità del programma criminoso e una distribuzione di compiti; la Corte ha interpretato che sia sufficiente anche una struttura organizzativa rudimentale e la partecipazione stabile di almeno tre persone, deducibile dalle attività svolte

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80

    Norme relative ai delitti di importazione e circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto integrati gli estremi dell'importazione e delle aggravanti in relazione al controllo e alla disponibilità della sostanza da parte degli imputati

  • Codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato: la decisione si basa sul concorso degli imputati nell'importazione e nella gestione del carico

  • Codice penale, artt. 7 e 10

    Norme sulla giurisdizione: la Corte ha ritenuto che, benché l'associazione si sia costituita in parte all'estero, essa abbia operato anche in Italia con effetti concreti, giustificando la giurisdizione italiana

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 9

    "consegna controllata internazionale"

    Autorizzazione alla consegna controllata internazionale utilizzata per consentire l'operato degli investigatori; la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione e il ruolo degli agenti non annullino la responsabilità degli imputati

  • Codice penale, art. 62-bis

    Regime delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'assenza di precedenti da sola non basta per concederle e che la difesa non ha indicato circostanze specifiche positive tali da giustificare la riduzione

  • D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 1

    Regole sulla limitazione della riproduzione dei motivi d'appello nel testo di cassazione: richiamata per osservare i limiti nella riportazione dei motivi nella sentenza

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di condanna per ricorso inammissibile: la Corte ha disposto il pagamento di €3.000,00 ciascuno

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere provata anche quando la struttura organizzativa è "rudimentale": basta l'accordo stabile, la ripartizione di compiti e la disponibilità di risorse idonee a realizzare il programma criminoso.
  • La giurisdizione italiana sussiste se l'associazione, pur costituitasi all'estero, ha operato concretamente anche in Italia o i fatti hanno rilevanti ricadute sul territorio nazionale (non è rilevante la sola cittadinanza degli associati).
  • L'intervento di agenti sotto copertura o di consegne controllate non esclude automaticamente la responsabilità degli indagati: occorre dimostrare che gli agenti abbiano determinato materialmente la commissione del reato (provocazione qualificata), non la mera creazione di un'occasione di delinquere.
  • Per far valere la tesi della 'provocazione' è necessario confutare in modo specifico e puntuale le argomentazioni di fatto svolte dai giudici di merito; semplici ripetizioni delle accuse non fronteggiano il decisum e rischiano l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • In tema di attenuanti generiche, la semplice ricorrenza dell'assenza di precedenti non è sufficiente: il ricorrente deve indicare circostanze concrete e positive che giustifichino la riduzione della pena; in mancanza il diniego è adeguatamente motivato con richiamo alla gravità del fatto e al ruolo ricoperto.
  • In Cassazione è essenziale specificare e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; i motivi generici, non criticamente confrontati con le argomentazioni del provvedimento impugnato, sono spesso inammissibili.

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