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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40726/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma in appello della condanna per coltivazione di sostanza stupefacente (marijuana, n.33 piante). Il ricorrente articolava nove motivi tra cui: vizio di motivazione per omissione delle conclusioni difensive; contestazione dell'attribuzione della coltivazione al ricorrente; insufficiente prova dello status di coltivatore; assenza o inattualità della coltivazione (anche per annotazioni di pubblica guardia e mancata attivazione di fototrappole); presenza di più persone sul luogo; e richiesta di riclassificazione come fatto di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e/o applicazione dell'art.131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato: il primo motivo è stato ritenuto infondato (la sentenza ha adeguatamente richiamato le conclusioni difensive); i motivi che impugnavano la valutazione di merito sulle risultanze istruttorie (2,3,5,6,7,8) sono stati dichiarati inammissibili perché attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione; il motivo relativo alla mancanza del requisito del "fatto di lieve entità" (n.9) è stato respinto come manifestamente infondato dalla valutazione della Corte che ha ritenuto le 33 piante e la potenzialità produttiva incompatibili con la lieve entità. Di conseguenza la condanna (10 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di €3.000,00) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riconosciuta la responsabilità per coltivazione non autorizzata di piante da cui si possono ottenere sostanze stupefacenti; esclusa l'applicabilità dell'eccezione del fatto di lieve entità in presenza di numero, peso e potenziale produttivo significativi (33 piante, principio attivo e resa stimata).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorrente aveva richiesto la valutazione per eventuale beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse nei parametri di tenuità previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato fra le norme menzionate nel motivo ma non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nel provvedimento, in quanto il ricorso non ha dimostrato specifico pregiudizio connesso alla sua applicazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c), e))

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e)

    La Corte ha valutato i motivi alla luce dei criteri di ammissibilità e correttezza formale previsti dall'art.606: sono irricevibili le doglianze che impugnano il merito probatorio; le censure di motivazione devono essere concrete e specifiche; alcune doglianze sono state ritenute manifestamente infondate.

  • artt. 125, 178, 179, 185, 192, 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione ai profili di motivazione, valutazione delle prove e verbalizzazione delle conclusioni difensive; la Corte ha precisato che l'omessa verbalizzazione non comporta automaticamente nullità se non provato il contenuto e il pregiudizio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove; sono inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione delle risultanze di merito già apprezzate dai giudici di merito.
  • L'omessa verbalizzazione di richieste difensive non determina automaticamente nullità: il ricorrente deve specificare il contenuto delle richieste non verbalizzate e dimostrare il pregiudizio subito.
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; il corrispondente vizio è inammissibile.
  • Per l'esclusione del fatto di lieve entità in caso di coltivazione occorre valutare numero, peso, principio attivo e potenziale producibilità: quantitativi e potenzialità significative escludono la tenuità.
  • Prove indirette come annotazioni di servizio, malfunzionamento di fototrappole o presenza sporadica di terzi devono essere concretamente integrate e valutate in primo grado e in appello; da sole non bastano a sovvertire una valutazione probatoria se i giudici di merito le hanno già considerate e motivate.

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