Cassazione Penale, Sentenza n. 40720/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per il delitto previsto dall'art.95 D.P.R. 115/2002: DANESE era stato ritenuto responsabile per non aver comunicato, entro i termini previsti, le variazioni dei limiti di reddito relative agli anni d'imposta 2015 e 2016 dopo essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (procedimento penale n.1747/2012). In appello e poi in Cassazione la difesa aveva eccepito: 1) violazione del principio ne bis in idem (art.649 c.p.p.), sostenendo che fatti analoghi erano già stati giudicati con esiti assolutori relativamente ad anni sovrapponibili; 2) errata interpretazione dell'art.95 DPR 115/2002, sostenendo che la norma non punirebbe le omissioni di comunicazione intervenute successivamente alla richiesta di ammissione (che conseguirebbero, a suo dire, soltanto la revoca amministrativa prevista dall'art.112 DPR 115/2002).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo al ne bis in idem per mancata prova dell'identità naturalistica dei fatti già giudicati: i procedimenti e le richieste di ammissione erano distinti e l'onere di dimostrare l'identità dei fatti gravava sul ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'art.95 DPR 115/2002 incrimina non solo le falsità iniziali nella dichiarazione sostitutiva, ma anche le falsità e le omissioni nelle indicazioni e comunicazioni previste dall'art.79 comma 1 lett. a), b), c) e d); in particolare l'art.79 comma 1 lett. d) obbliga a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito nei termini; quindi l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali per il 2015 e 2016 integra l'ipotesi di reato. La condanna di primo grado (un anno di reclusione e euro 310 di multa) è stata, di fatto, confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.95
L'art.95 eleva a illecito penale non solo le falsità nella dichiarazione iniziale ma anche quelle "nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art.79 comma 1, lett.a), b), c) e d)"; la Corte ha ritenuto che ciò comprenda l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali successive.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.79 comma 1 lett. d)
Prevede l'obbligo del richiedente di comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza o della precedente comunicazione; la mancata comunicazione rientra nella fattispecie incriminatrice dell'art.95.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.112
Regola la revoca dell'ammissione al patrocinio per talune ipotesi; la difesa aveva fatto leva su questa norma per sostenere che l'inosservanza avrebbe dovuto produrre solo effetti amministrativi (revoca) e non rilevare penalmente, ma la Corte ha spiegato che le due discipline (art.95 e art.112) possono coesistere e che alcune omissioni sono comunque rilevanti penalmente.
Men- zionata nella vicenda: la Corte di merito non ha riconosciuto l'irrilevanza penale ai sensi dell'art.131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) rispetto alle omissioni contestate.
Codice di procedura penale, art.649
Richiamato dalla difesa in relazione al principio "ne bis in idem"; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul concetto di identità naturalistica del fatto e ha ritenuto non provata l'identità tra le condotte già giudicate e quelle oggi contestate.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.125 comma 1
La Corte di merito aveva escluso la possibile qualificazione del fatto ai sensi dell'art.125 comma 1; la Cassazione non ha ritenuto sufficiente l'argomentazione difensiva per riformare tale valutazione.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione delle variazioni reddituali successive alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può integrare il reato previsto dall'art.95 DPR 115/2002 se tali omissioni determinano che i redditi effettivi superino la soglia di ammissibilità.
- Per invocare il ne bis in idem il soggetto deve dimostrare l'identità naturalistica dei fatti (medesima condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona); l'onere probatorio grava sul ricorrente e non sul giudice di legittimità.
- La distinzione tra sanzione amministrativa (revoca) e sanzione penale dipende dalla specifica fattispecie: alcune omissioni previste dall'art.79 possono comportare sia la revoca sia responsabilità penale ai sensi dell'art.95, a seconda della gravità e della natura della falsità o omissione.
- Per integrare il reato occorre il criterio della rilevanza sostanziale della variazione reddituale: non è sufficiente una inesattezza formale se i redditi reali non superano la soglia di legge; viceversa, la dichiarazione o l'omissione che nascondono il superamento della soglia è penalmente rilevante.
- La sussistenza del dolo (anche generico) è rilevante: chi omette la comunicazione con l'intento di mantenere indebitamente il beneficio può essere condannato, mentre ipotesi di errore scusabile devono essere adeguatamente provate dal ricorrente.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente le comunicazioni di variazione reddituale e, in caso di contestazione, fornire elementi probatori chiari sulla diversità dei fatti rispetto a procedimenti precedenti oppure sull'assenza di superamento della soglia di reddito.
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