Cassazione Penale, Sentenza n. 40727/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 04/11/2022 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Fatti: arresto 31/01/2022 a Torino (quartiere San Salvario), sequestro di 6 ovuli per un peso lordo complessivo di 4,2 grammi di sostanza risultata cocaina con narcotest; il primo giudice aveva applicato recidiva e non aveva riconosciuto attenuanti, condannando a 1 anno, 1 mese e 10 giorni e multa di Euro 1.333,33; la Corte d'appello ha concesso attenuanti equivalenti e ridotto la pena a 8 mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa ritenendo la detenzione finalizzata allo spaccio ma con modesta quantità e parte destinata a uso personale. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e difetto di correlazione tra accusa e sentenza; 2) insufficienza del narcotest e dubbio sulla offensivitá della sostanza (solo 4,2 g); 3) insufficiente motivazione sulla rideterminazione della pena sotto il minimo edittale; 4) errata esclusione della continuazione con altre sentenze perché la richiesta sarebbe stata prodotta in udienza e non nei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i motivi proposti. In dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva questioni già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della Corte territoriale; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la natura della sostanza può essere accertata anche attraverso narcotest e dall'insieme delle prove (modalità di occultamento, condotta dell'imputato, contesto di spaccio); il terzo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato lo scostamento dal minimo edittale richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il quarto motivo è infondato perché la richiesta di riconoscimento della continuazione non era contenuta nei motivi di appello e le sentenze prodotte in udienza erano state depositate prima della discussione, quindi la questione non poteva essere decisa in cassazione. Conseguentemente la sentenza d'appello resta ferma (pena rideterminata a 8 mesi ed Euro 800,00) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma penale applicata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistente la finalità di cessione anche per 4,2 g di cocaina in presenza di elementi di contesto e di occultamento
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo quando esso si limitava a ripetere censure già sollevate e respinte in appello senza affrontare le argomentazioni della sentenza impugnata
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo a violazione o errata applicazione della legge penale; utilizzato dal ricorrente per contestare la valutazione della continuazione e altri profili, ma la Corte lo ha ritenuto infondato
art. 360 cod. proc. pen. (citato in relazione a perizia/accertamenti tecnici)
Nel testo la Corte richiama che non è sempre necessaria una perizia tecnico-scientifica formale per accertare la natura di una sostanza: il giudice può fondare la decisione su narcotest e su altri elementi di prova; le parti comunque possono chiedere perizia o consulenza
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena applicati dalla Corte d'appello per giustificare lo scostamento dal minimo edittale (circostanze e profilo personale dell'imputato); la Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione richiamando l'art. 133 c.p.
Massime di principio
- La natura di una sostanza stupefacente può essere accertata anche tramite narcotest e valutazione complessiva del contesto (modalità di occultamento, comportamento dell'imputato, contesto di spaccio); la perizia tecnico-chimica non è sempre obbligatoria, ma le parti possono richiederla
- La quantità modesta (es. alcuni grammi) non esclude automaticamente la finalità di spaccio: il giudice valuta il comportamento, il contesto e le modalità di occultamento per distinguere uso personale da detenzione ai fini di spaccio
- Un ricorso per cassazione che ripropone motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione di secondo grado è inammissibile
- Per giustificare lo scostamento dal minimo edittale non è necessario fornire una lunga esposizione aritmetica: è sufficiente richiamare e applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e motivare lo scostamento in relazione alle circostanze del caso
- La domanda di riconoscimento del vincolo di continuazione deve essere proposta tempestivamente (nei motivi di appello) o essere motivata dal fatto che la sentenza relativa ad altri reati è divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello; produrre sentenze in udienza non sostituisce motivi di appello quando la questione è estranea ai motivi già depositati
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