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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40728/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio nella determinazione della pena (violazione degli artt. 132 e 133 c.p.), lamentando applicazione del trattamento sanzionatorio sul parametro del minimo edittale con motivazione apodittica e contraddittoria; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (richiamo agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.) e vizio di motivazione; 3) mancata applicazione della pena sostitutiva (conversione della pena pecuniaria con sospensione della pena) invocata alla luce degli artt. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e dell'art. 2 c.p., e della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla commisurazione della pena, rilevando motivazione congrua e l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., con riferimento alla gravità obiettiva dell'attività (coltivazione non occasionale, organizzata e professionale). Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti nella massima estensione, ritenendo la motivazione di merito adeguata nel valorizzare elementi sfavorevoli prevalenti (durata della condotta, ampiezza e organizzazione della coltivazione). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la pena sostitutiva richiesta è applicabile fino a un anno di reclusione e nel caso di specie la pena inflitta è superiore (anni 1 e mesi 6), per cui la richiesta non era applicabile e la mancata pronuncia è da intendersi come diniego implicito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende, determinata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che punisce la coltivazione di sostanze stupefacenti; costituisce il fatto-reato per cui è stato condannato l'imputato.

  • art. 132 c.p.

    Dispositivo relativo al concorso di circostanze e alla determinazione della pena; è stato richiamato in relazione alla critica sulla dosimetria della pena.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (comminazione, attenuanti, elementi personali e di gravità); la Corte ha ritenuto che sia stato correttamente applicato e motivato dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche e loro valutazione; la Corte ha ritenuto legittima la scelta di non concederle nella massima estensione in presenza di profili di particolare gravità.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle misure alternative/convertibilità delle pene pecuniarie; la Corte ha osservato che la pena sostitutiva invocata è prevista solo entro il limite di un anno di reclusione e quindi non applicabile al caso concreto.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in combinato con altre disposizioni per sostenere l'applicabilità di misure alternative; la Corte non ha ritenuto fondata la richiesta per ragioni di incompatibilità con la durata della pena inflitta.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); sono le norme procedurali invocate dal ricorrente per i tre motivi di cassazione.

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale sull'individualizzazione della pena richiamato dalla Corte a supporto della congruità del trattamento sanzionatorio complessivo.

Massime di principio

  • La determinazione della pena in sede di appello e la sua conferma in cassazione richiedono che il giudice di merito motivi in modo esplicito il bilanciamento degli elementi attenuanti e aggravanti: la semplice affermazione dell'esistenza di elementi di gravità ben motivati è sufficiente per escludere l'applicazione delle attenuanti nella loro massima estensione.
  • Il giudice di legittimità valuta la congruità della motivazione (art. 606 c.p.p.) e, se trova che il giudice di merito abbia adeguatamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p., dichiara il motivo manifestamente infondato; le censure sulla quantificazione della pena richiedono quindi che emerga un chiaro vizio logico o normativa non applicata.
  • Le misure sostitutive o la convertibilità di pene pecuniarie hanno limiti di applicabilità predeterminati (es. soglie massime di durata della reclusione): una richiesta di applicazione di tali misure è inammissibile se la pena inflitta eccede i limiti previsti dalla norma che prevede la misura sostitutiva.
  • La mancata presenza del difensore o la conclusione del Pubblico Ministero per l'inammissibilità può influire sulla dinamica processuale in cassazione, ma la decisione si fonda principalmente sull'analisi dei motivi e sulla loro ammissibilità e fondatezza.
  • In ipotesi di coltivazione su larga scala con elementi organizzativi e professionalità, i giudici tendono a qualificare la condotta come gravemente offensiva con conseguente limitata possibilità di attenuazione massima; in casi simili è essenziale per il difensore evidenziare elementi concreti e specifici di diminuzione della responsabilità o di marginalità della partecipazione.

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