Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione, nell’agosto 2008, di una cartella di pagamento relativa a plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva per l’anno 2003. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica della cartella per mancato invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, la decadenza della pretesa per tardività, la sospensione dei termini ex art. 20 l. 44/1999 e l’esistenza di un fondo patrimoniale. La CTP aveva ritenuto la notifica rituale e definitivo l’atto. In appello, la CTR Toscana aveva invece accolto il gravame del contribuente, ritenendo applicabile retroattivamente la pronuncia della Corte costituzionale n. 258/2012 e rilevando la mancata comunicazione del deposito, con conseguente nullità della notifica della cartella e tardività dell’intimazione di pagamento. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto, con un unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato l’assenza di invio della raccomandata, mentre tale invio risultava dagli atti; l’Agenzia delle Entrate ha invece denunciato violazione degli artt. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, lamentando l’erronea applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 a una notifica eseguita nel 2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: il fatto dell’invio della raccomandata informativa era controverso, decisivo e quindi deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., non già come errore revocatorio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame della questione e liquidazione delle spese. Quanto al ricorso dell’Agenzia delle Entrate, lo ha rigettato, affermando che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973 incide anche sulle notifiche il cui rapporto processuale non sia esaurito, sicché la validità della notificazione doveva essere valutata secondo il testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mera insufficienza della motivazione né il travisamento valutativo delle prove.
L’errore revocatorio ricorre solo in caso di falsa percezione immediatamente rilevabile di un fatto non controverso, risultante dagli atti o documenti di causa.
art. 26, comma 3 d.P.R. 602/1973
La notificazione della cartella va valutata secondo la disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, se il rapporto processuale non è esaurito.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari.
art. 136 Cost.
La pronuncia di illegittimità costituzionale determina effetti sul regime applicabile agli atti ancora sub iudice.
Richiamato dal contribuente tra i motivi originari di impugnazione, senza che la Corte ne esamini nel merito la portata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicabile all’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico controverso e decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla completezza della motivazione.
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto in modo immediato e percettivo, senza che quel fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Se il preteso travisamento della prova investe un fatto controverso su cui il giudice di merito si è pronunciato, il rimedio è il ricorso per cassazione, non la revocazione.
- Quando una norma processuale è dichiarata incostituzionale e la ritualità dell’atto è ancora sub iudice, la validità dell’atto deve essere valutata alla luce della norma come risultante dalla declaratoria, indipendentemente dal momento in cui l’atto è stato compiuto.
- In tema di notificazione della cartella esattoriale, l’omissione della comunicazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale incide sulla validità della notifica secondo la disciplina applicabile al momento della decisione, se il rapporto non si è esaurito.
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