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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 1523 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., notificato il 22.12.2021, avverso l'ordinanza n. 14229/2021 con cui la Corte aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto da AR.CA. avverso la sentenza d'appello (C.T.R. Piemonte 26.10.2017). La questione concreta riguardava la qualificazione di un esborso di Euro 6.000.000 effettuato da Mercatone Uno Estate Srl in favore della società contribuente: AR.CA. sosteneva che si trattasse di caparra confirmatoria (esente da IVA/effetti tributari diversi), mentre l'Amministrazione e i giudici di merito lo avevano qualificato come acconto sul prezzo (con assoggettamento a IVA). La società denunciava due errori di fatto nella decisione impugnata: a) svista della Corte nel ritenere non trascritte/prodotte clausole contrattuali e non considerato un documento che mostrerebbe la dizione "caparra per vendita" nelle scritture contabili; b) omissione di valutazione della divergenza tra uffici dell'Agenzia (Vercelli vs Imola) e del possibile comportamento decettivo dell'Amministrazione. Chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i presupposti per la revocazione per errore di fatto non sussistessero: l'errore denunciato era, nella sostanza, di natura valutativa e interpretativa (errore di giudizio) e non una svista documentale immediatamente evidente; la Corte di legittimità aveva comunque esaminato la censura complessiva relativa all'interpretazione contrattuale e all'atteggiamento contabile, fondando la decisione su ragioni idonee; la questione relativa all'art. 10 dello Statuto del contribuente (esenzione da sanzioni per contraddittoria posizione degli uffici) non era stata proposta nei precedenti gradi con quella finalità e dunque non poteva costituire motivo revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto dell'eventuale applicabilità della disciplina sul contributo unificato (D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater).

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamata come base procedurale per la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione

    consente la revocazione di una decisione della Corte di cassazione per determinati vizi, fra cui l'errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    errore di fatto revocatorio

    definisce l'errore di fatto rilevante per la revocazione (erronea percezione di fatti pacifici negli atti), con i requisiti di immediatezza, evidenza e nesso causale con la decisione

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3 e comma 1, n. 5 (riforma D.L. n.83/2012, art.54 conv. L. n.134/2012)

    regolamenta i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che alcune censure (insufficienza della motivazione) non sono più rilevabili come vizio di legittimità dopo la riforma, e che la contestazione di valutazioni di merito rientra nella discrezionalità del giudice del merito

  • art. 1362 c.c.

    principi di interpretazione del contratto

    norma richiamata dalla parte per sostenere un certo criterio ermeneutico; la Corte ha ritenuto che la materia fosse di valutazione contrattuale e merito, non rientrante nel vizio revocatorio per errore di fatto

  • art. 1385 c.c.

    riferito dalla ricorrente nella critica interpretativa

    invocato dalla ricorrente come norma richiamabile per contrastare la qualificazione dell'esborso, ma la Corte ha valutato tale censura come questione ermeneutica di merito

  • art. 10 Statuto del contribuente

    richiamato dalla ricorrente per chiedere esclusione delle sanzioni in ragione di divergenza di posizione degli uffici

    la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata proposta nei precedenti gradi con la finalità di ottenere l'esclusione sanzionatoria, quindi la questione non poteva costituire motivo di revoca

  • D.L. n. 83/2012, art. 54 conv. in L. n. 134/2012

    riforma dell'art. 360 c.p.c.

    richiamata per spiegare i limiti alla censura per insufficienza di motivazione in cassazione e la natura dei vizî di legittimità che sono ancora deducibili

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    applicabilità in tema di contributo unificato

    la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato nelle misure previste dalla norma

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis per errore di fatto è ammessa solo se l'errore riguarda la percezione obiettiva e documentale degli atti interni alla Corte di cassazione (svista evidente) e non può essere usata per contestare valutazioni ermeneutiche o di merito.
  • Perché sussista errore di fatto revocatorio occorre che il fatto contestato sia incontestabile dagli atti di causa, immediatamente rilevabile dal confronto con la pronuncia e decisivo rispetto al contenuto della decisione impugnata (nesso causale stretto).
  • La mancata riproduzione in ricorso di clausole contrattuali o la non produzione del contratto possono essere rilevanti, ma la Corte può comunque decidere se la censura attiene a valutazioni di merito: la semplice affermazione di una svista non è sufficiente se la decisione è fondata su altre ratio decidendi esaminate.
  • Non possono essere fatti valere in revocazione profili nuovi o finalità diverse rispetto a quanto effettivamente prospettato nei precedenti gradi: questioni sollevate per un fine (es. dimostrare la definitiva valutazione dell'ufficio) non possono essere riproposte in Cassazione con una finalità diversa (es. esenzione da sanzioni) se non erano state sollevate prima.
  • Le divergenze di qualificazione tra uffici periferici dell'Amministrazione (es. diverso orientamento tra Ufficio di Imola e Vercelli) possono avere rilievo fiscale, ma devono essere tempestivamente e chiaramente denunciate nel giudizio di merito con la specifica finalità invocata, altrimenti non valgono a fondare la revocazione.
  • Quando la controversia verte sulla qualificazione contrattuale di comportamenti e scritture contabili, i giudici di merito possono valorizzare il comportamento effettivo (annotazioni contabili, esecuzione pratica) anche in assenza di una clausola espressa: tale valutazione rientra nel merito e non è normalmente sindacabile in revocazione per errore di fatto.

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