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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28723/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società per IVA (anni 2004 e 2006) e IRAP (anno 2004), con ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché riferiti a fatture per operazioni inesistenti e/o a costi non inerenti. Gli accertamenti riguardavano, in particolare, l'acquisto di bancali in legno, lavori edili di ristrutturazione e l'acquisto di una cucina. La CTP aveva accolto in parte il ricorso della contribuente; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva confermato l'infondatezza della pretesa solo per i bancali, ma l'aveva ritenuta fondata per i lavori edili, valorizzando incongruenze contabili, l'omessa indicazione nelle fatture della tipologia e consistenza dei lavori e ritenendo non decisivi i soli elementi formali e le dichiarazioni del soggetto che aveva emesso le fatture. In Cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la documentazione bancaria e contabile dimostrasse la regolarità e integrità dei pagamenti, la loro riferibilità alle fatture e ai lavori svolti e quindi l'effettività delle operazioni; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c., 116 c.p.c. e 2729 c.c., assumendo che l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni gravasse sull'Amministrazione e che gli elementi valorizzati non integrassero valide presunzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, già esaminato dalla CTR, e non indicava un fatto storico decisivo realmente omesso. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo sia una violazione dell'art. 2697 c.c. sia un vizio di sussunzione in tema di presunzioni: una volta emerse le incongruenze dimostrate dall'Ufficio, l'onere probatorio tornava sulla contribuente; inoltre la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese perché l'Agenzia è rimasta intimata e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi per il giudizio

    Il motivo è ammissibile solo se indica un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripresa a tassazione e sulla ripartizione dell'accertamento; la Corte non ravvisa violazione, perché l'Ufficio aveva già assolto l'onere di allegare e dimostrare le incongruenze.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA; la Corte esclude l'erroneità della decisione di merito sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non è ammissibile quando mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione delle presunzioni può essere dedotta in cassazione solo come vizio di sussunzione: se il giudice qualifica correttamente o scorrettamente gli indizi come gravi, precisi e concordanti, ma poi li valuta in modo coerente o incoerente rispetto a tale premessa.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici restano regola di giudizio controllabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione, non per una diversa lettura del merito probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di imposte dirette e IVA, quando l'Ufficio abbia evidenziato elementi oggettivi di incongruenza idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni, l'onere di provare la reale esistenza dei costi e la loro inerenza grava sul contribuente.
  • La prova dell'effettività di operazioni contestate come inesistenti non può essere desunta dalla sola regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, se tali elementi non chiariscono il rapporto sottostante e non superano le anomalie accertate.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste dell'omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando la censura investe il modo in cui le prove sono state valutate.
  • La violazione delle norme sulle presunzioni semplici è deducibile in cassazione solo per vizio di sussunzione, cioè quando il giudice attribuisce agli indizi una qualificazione giuridica incompatibile con la conclusione probatoria tratta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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