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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11778/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2008 fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 su conti correnti del contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato l'accertamento solo per un importo di euro 120.000, ritenendo giustificato il relativo accredito perché collegato a un mutuo acceso da una società a lui riferibile e alla successiva movimentazione interna come prestito personale per l'avviamento di un'altra società. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità/illegittimità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, assumendo che la delega fosse stata conferita a impiegato non appartenente alla carriera direttiva; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che non sarebbero state rispettate le garanzie procedimentali e il termine dilatorio di 60 giorni. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto giustificato l'accredito di euro 120.000 senza adeguata spiegazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla stessa giustificazione dell'accredito. La Corte ha rigettato il ricorso principale: ha ritenuto valido l'avviso sottoscritto da funzionario delegato e ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 agli accertamenti a tavolino, rilevando comunque la partecipazione del contribuente a incontri con l'Ufficio. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia: ha censurato la motivazione della CTR sulla giustificazione del versamento bancario, affermando che in materia di indagini bancarie il contribuente deve fornire prova analitica e specifica di ogni movimentazione e che il giudice deve dare conto in modo rigoroso delle ragioni per cui ritiene superata la presunzione legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia anche per le spese.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale del contribuente e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata limitatamente ai capi censurati dall'incidentale e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato; la delega ha natura di delega di firma e può essere conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, purché ne sia individuabile la qualifica.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie endoprocedimentali si applicano alle verifiche effettuate presso la sede del contribuente, non agli accertamenti cd. a tavolino svolti in ufficio sulla base di dati documentali.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'Erario; il contribuente deve superarla con prova analitica della non imponibilità di ogni singola operazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; una motivazione solo apparente o meramente strutturale integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La decisione del giudice tributario deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi del ricorso principale e incidentale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre il vizio di motivazione mancante/apparente della sentenza d'appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla giustificazione dell'accredito bancario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma: non trasferisce funzioni, ma consente il decentramento interno della firma dell'atto, purché il delegato sia individuabile per qualifica e il potere sia riferibile all'ufficio.
  • Negli accertamenti eseguiti a tavolino non si applica il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, riservato alle verifiche svolte presso i locali del contribuente.
  • In materia di indagini bancarie, la presunzione legale a favore dell'Erario può essere vinta solo con prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili o estranee al reddito.
  • Il giudice di merito che ritenga superata la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie deve motivare in modo rigoroso, indicando le prove valutate e le ragioni per cui ciascuna movimentazione è stata ritenuta giustificata; una motivazione meramente apparente è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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