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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03017/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008. La commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella, limitatamente ai tributi e accessori, ritenendo tardiva la notifica effettuata nel 2012 oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973, e ritenendo invalida una precedente notifica del giugno 2011 perché non eseguita secondo l'art. 140 c.p.c. o, in alternativa, secondo la L. n. 890 del 1982. La società di riscossione ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, dell'art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, di disposizioni regolamentari postali e dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. Sostiene che la CTR abbia erroneamente escluso la validità della notifica già eseguita nel giugno 2011 tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, procedura speciale che non richiede gli adempimenti della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta e che, in caso di mancato ritiro del piego, si perfeziona per compiuta giacenza secondo la disciplina postale applicabile. Il ricorso mira quindi a far riconoscere la validità della prima notifica e, per conseguenza, la tempestività della pretesa.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso della società di riscossione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione. La cassazione con rinvio è disposta perché la CTR ha applicato in modo errato l'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, ritenendo necessaria una nuova notificazione secondo art. 140 c.p.c. o L. n. 890 del 1982, mentre per la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata vale una disciplina speciale e alternativa. Il giudice del rinvio dovrà verificare in fatto se sia stato rilasciato l'avviso di giacenza e se, in base a tale dato, la notificazione si sia perfezionata per compiuta giacenza; resta rimessa al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973

    stabilisce il termine decadenziale per la notificazione della cartella, ma nel caso concreto la sua applicazione dipende dalla validità della precedente notifica diretta.

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    consente la notificazione diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la disciplina è speciale, alternativa rispetto a quella del codice di rito e della L. n. 890 del 1982.

  • art. 140 c.p.c.

    non è applicabile alla notificazione diretta della cartella eseguita dall'agente della riscossione senza il tramite dell'ufficiale giudiziario.

  • L. n. 890 del 1982

    non disciplina la notificazione diretta della cartella ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, ma solo la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario.

  • art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma decisione nel dispositivo della Corte.

  • artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 L. n. 890 del 1982

    richiamati come parte del quadro normativo sulla notifica postale degli atti giudiziari, ritenuto non direttamente applicabile alla notificazione diretta della cartella.

  • artt. 32, 40 e 49 D.M. n. 13700 del 2001

    richiamati in ricorso; la decisione valorizza invece la disciplina regolamentare postale sulla giacenza del plico.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in ricorso nel novero delle norme asseritamente violate, senza specifico approfondimento decisorio.

  • art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973

    è indicato come fondamento della natura pubblicistica dell'agente della riscossione, che opera come organo indiretto dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    consente un'applicazione estensiva della rimessione in termini nel caso di mancata effettiva conoscenza dell'atto per causa non imputabile al destinatario.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale rimedio per la rimessione in termini del destinatario che non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto per causa non imputabile.

  • artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982

    disciplinano, per la notificazione diretta a mezzo posta, il rilascio dell'avviso di giacenza e la permanenza del plico presso l'ufficio di distribuzione.

  • art. 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008

    insieme alle norme postali, regola la giacenza del plico non recapitato al destinatario.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    le previsioni sui commi 4 e 5 sono richiamate solo in via analogica per individuare il momento di perfezionamento della notifica diretta in caso di giacenza.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio quando occorre un nuovo accertamento di fatto da parte del giudice di merito.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La notificazione diretta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, segue una disciplina speciale e autonoma rispetto a quella delle notificazioni ex art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982.
  • Quando la cartella è inviata direttamente a mezzo posta e il plico non viene consegnato per temporanea assenza del destinatario o di persone abilitate, occorre verificare se sia stato rilasciato l'avviso di giacenza; in presenza di tale adempimento, la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza secondo la disciplina postale applicabile.
  • Nella notificazione diretta della cartella non è richiesto l'inoltro della comunicazione di avvenuto deposito prevista per le notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta, perché la procedura dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 è semplificata e differenziata.
  • L'erronea applicazione della disciplina ordinaria delle notifiche postali a una cartella notificata direttamente dall'agente della riscossione integra un vizio di diritto che impone la cassazione con rinvio quando sia necessario un nuovo accertamento in fatto sul perfezionamento della giacenza.
  • La mancata effettiva conoscenza dell'atto imputabile a causa non dipendente dal destinatario può rilevare ai fini della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., in un'ottica estensiva coerente con l'art. 6 dello Statuto del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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