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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32969/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 in materia di Irpef, Iva e Irap. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello la Commissione tributaria regionale del Molise aveva accolto l'appello incidentale del contribuente e rigettato quello principale dell'Ufficio, dichiarando la nullità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario in forza di una delega di firma ritenuta illegittima in quanto priva di scadenza temporale e di motivazione specifica del conferimento. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973: secondo la ricorrente, il giudice di merito aveva erroneamente applicato alla delega di firma i requisiti propri della delega di funzioni, pretendendo una motivazione specifica, una delimitazione temporale e l'indicazione di esigenze di servizio ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.

La decisione

La Corte ha prima ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso, escludendo che alla sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 dovesse aggiungersi anche la sospensione feriale. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni, con conseguente non necessità di indicazione nominativa del delegato, di temporaneità o di specifiche esigenze di servizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina la sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ne esclude la violazione poiché la delega di firma al funzionario è valida anche se non contiene scadenza temporale o specifica motivazione del conferimento.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    fissa il termine lungo per impugnare; nel caso concreto il termine è stato calcolato tenendo conto della sospensione speciale di nove mesi.

  • art. 155, secondo comma, c.p.c.

    il termine è computato ex nominatione dierum.

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    la scadenza cadente in giorno festivo è prorogata al primo giorno feriale successivo.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    ha determinato una sospensione ope legis di nove mesi del termine per impugnare, non cumulabile con la sospensione feriale se quest'ultima ricade interamente nel periodo sospeso.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1

    «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.»

    la sospensione feriale non si cumula con una sospensione speciale più ampia già comprensiva del medesimo arco temporale, salvo che la nuova scadenza cada successivamente al periodo feriale.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    è riferito alla delega di funzioni, soggetta a requisiti più rigorosi; non si applica alla delega di firma.

  • art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle Entrate

    fondano i poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente nell'organizzazione interna dell'ufficio.

  • art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000

    richiamato come base dell'organizzazione gerarchica interna dell'ufficio.

Massime di principio

  • La sospensione speciale del termine per impugnare prevista da una disciplina eccezionale in materia tributaria assorbe la sospensione feriale quando i relativi periodi coincidono; la sospensione feriale non si somma automaticamente alla sospensione speciale.
  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: essa realizza un decentramento interno privo di autonoma rilevanza esterna e non richiede, di regola, una motivazione specifica, una durata predeterminata o l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita.
  • Ai fini della validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario delegato, occorre distinguere tra requisiti della delega di funzioni e requisiti della delega di firma: i primi non possono essere automaticamente estesi alla seconda.
  • Quando la delega di firma è già in atti, il giudice non può dichiarare la nullità dell'avviso solo perché la delega non contiene gli elementi richiesti per fattispecie diverse e più rigorose.
  • L'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante, se la delega è interna all'organizzazione dell'ufficio e il delegato è individuabile per qualifica o tramite ordine di servizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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