Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20626/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa al saldo passivo di un conto corrente bancario cointestato. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma, all'esito della consulenza tecnica, aveva comunque condannato in solido i correntisti al pagamento dello scoperto. La corte d'appello ha respinto sia l'appello principale del correntista ricorrente sia quello incidentale dell'altro opponente. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) difetto di legittimazione attiva della mandataria della banca ad agire in via monitoria, con violazione delle norme sul procedimento monitorio e sull'art. 50 TUB, nonché ultrapetizione per avere il giudice di merito pronunciato una condanna pur in assenza di una domanda espressa di accertamento del credito; 2) violazione della disciplina del conto corrente e della cointestazione, sostenendo che non poteva essergli opposto un debito derivante da un affidamento mai sottoscritto da lui e che mancavano gli estratti conto a lui inviati; 3) violazione della disciplina antiusura, assumendo che il tasso usurario dovesse essere valutato con riferimento alla pattuizione originaria, che la commissione di massimo scoperto non potesse essere scorporata e che, in caso di superamento del tasso soglia, non potessero essere sostituiti automaticamente i tassi convenzionali con quelli soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mandataria della banca era legittimata ad agire in via monitoria e che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, non occorre una domanda autonoma di condanna al merito essendo sufficiente la richiesta di conferma del decreto. Ha ritenuto infondato o in parte inammissibile il secondo motivo, richiamando il principio per cui, nel conto corrente cointestato con facoltà di operare separatamente, tutti i cointestatari rispondono del saldo passivo ai sensi dell'art. 1854 c.c.; ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la doglianza relativa al mancato invio degli estratti conto, essendo nuova e non adeguatamente dimostrata come devoluta in appello. Ha infine ritenuto infondato o inammissibile il terzo motivo: la censura sull'usurarietà originaria è stata giudicata assertiva, mentre è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il superamento sopravvenuto della soglia non comporta nullità o inefficacia della clausola se al momento della pattuizione il tasso era lecito, salvo specifiche circostanze scorrette non dedotte; quanto alla commissione di massimo scoperto, la corte di merito aveva comunque rilevato che il superamento del tasso soglia si verificava solo in un limitato periodo e che l'esito non mutava neppure considerando tale voce, con valutazione di merito non specificamente censurata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    La natura speciale della norma non impedisce l'azione monitoria da parte di soggetti non bancari quando agiscano come cessionari di crediti bancari o come mandatari dei cessionari; a maggior ragione non vi è ostacolo quando il mandato con rappresentanza provenga dalla banca e sia supportato da certificazione bancaria.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve decidere nel merito della pretesa creditoria; non è necessaria una domanda autonoma di condanna, essendo sufficiente la richiesta di conferma del decreto opposto.

  • artt. 633, 634, 638, 641, 645 e 653 c.p.c.

    Sono richiamati dal ricorrente per contestare la legittimazione e l'assetto del giudizio monitorio e di opposizione, ma la Corte ne esclude la violazione nei termini dedotti.

  • artt. 13, 50, 106 e 107 d.lgs. n. 385/1993

    Sono invocati dal ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione della mandataria e la non applicabilità della disciplina invocata, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato nel motivo relativo al conto corrente e agli estratti; la Corte non accoglie la censura e la reputa in parte nuova/inammissibile.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul conto corrente per contestare la mancata ricezione degli estratti conto; la censura è stata ritenuta inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 1842 c.c.

    È citato nel contesto della disciplina dell'apertura di credito in conto corrente, considerata operazione bancaria regolabile in conto corrente.

  • art. 1854 c.c.

    Nel conto corrente cointestato con facoltà di operare separatamente, tutti i cointestatari sono condebitori verso la banca per le operazioni compiute sul conto, a prescindere da chi abbia in concreto utilizzato le somme.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della clausola e la non debenza di interessi in caso di usura; la Corte ribadisce che il sopravvenuto superamento della soglia non comporta di per sé tali effetti se la pattuizione originaria era lecita.

  • art. 644, commi 1 e 4, c.p.

    Invocato in relazione alla nozione di usura bancaria e al criterio di verifica del superamento del tasso soglia.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 1, 2 e 4

    Richiamata per la disciplina dell'usura nei rapporti bancari e del tasso soglia.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    Il ricorrente li invoca contro la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con quelli soglia; la Corte non accoglie la censura, ritenendo decisiva la valutazione della corte territoriale sul periodo limitato di superamento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del contratto; il mero superamento sopravvenuto della soglia non rende di per sé scorretta la pretesa di interessi pattuiti lecitamente all'origine, salvo particolari circostanze non dedotte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Usato per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che le censure superino il vaglio di ammissibilità e fondatezza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menzi_onato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve valutare autonomamente la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di tutte le risultanze di causa; la parte opposta non deve proporre una domanda autonoma di condanna se chiede la conferma del decreto.
  • La legittimazione ad agire in via monitoria può spettare anche a un soggetto non bancario quando operi come mandatario con rappresentanza della banca creditrice, specie se l'azione si fonda su certificazione bancaria e sul rapporto di mandato.
  • Nel conto corrente bancario cointestato con facoltà di operare separatamente, ciascun cointestatario può essere chiamato a rispondere del saldo passivo verso la banca, ai sensi dell'art. 1854 c.c., indipendentemente dal fatto che abbia materialmente utilizzato le somme o sottoscritto l'apertura di credito.
  • Le questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve inoltre rispettare il principio di autosufficienza indicando specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi.
  • In tema di usura bancaria, il mero superamento sopravvenuto del tasso soglia non determina automaticamente nullità o inefficacia della clausola se al momento della pattuizione il tasso era lecito; occorrono elementi ulteriori che rendano la pretesa di pagamento contraria a buona fede.
  • Nell'accertamento del tasso usurario devono essere considerate le componenti effettivamente rilevanti secondo la disciplina applicabile e la valutazione compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se specificamente impugnata nei suoi passaggi decisivi.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.