Cassazione Civile, Ordinanza n. 28829/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, chiesto da un contribuente che invocava il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti del rimborso, in particolare la residenza in un Comune colpito dal sisma e la tempestività dell'istanza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa indicazione delle somme ripetibili; 2) motivazione apparente e omesso esame della residenza in un Comune non colpito dal sisma; 3) violazione delle norme che disciplinano il diritto al rimborso, sostenendo che il contribuente non aveva la residenza in uno dei Comuni interessati e che l'eccezione era stata trascurata in appello; 4) erronea applicazione dello ius superveniens, che avrebbe consentito solo un rimborso nei limiti delle risorse stanziate e non integrale. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e non autosufficiente, infondato il secondo perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, superava il minimo costituzionale, fondato il terzo perché il beneficio fiscale non spetta al lavoratore subordinato privo del requisito della residenza nei Comuni individuati, e assorbito il quarto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo, accolto il terzo e dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dal primo motivo come norma processuale sulla forma del ricorso
art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dal primo motivo come norma processuale sulla forma del ricorso
art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dal primo motivo come norma processuale sulla tempestività e contenuto del ricorso
art. 27 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dal primo motivo in relazione ai requisiti processuali
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato per dedurre l'apparenza della motivazione della sentenza tributaria regionale
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza come apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per i vizi processuali e la nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte distingue però il vizio di fatto dalla falsa applicazione di legge
richiamato in tema di onere della prova gravante sul contribuente attore sostanziale nel giudizio di rimborso
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002 n. 289
richiamato tra le fonti del quadro normativo sul rimborso fiscale connesso al sisma
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190
norma che riconosce il rimborso IRPEF ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, nei limiti e alle condizioni individuate dalla disciplina richiamata
art. 3 Ordinanza Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 21 dicembre 1990
il comma 1 richiede la residenza in uno dei Comuni colpiti; il comma 2 estende i benefici a chi svolga attività industriale, commerciale, artigiana o agricola in tali Comuni, anche se residente altrove, ma non ai lavoratori subordinati
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
individua i Comuni colpiti dagli eventi sismici rilevanti ai fini del beneficio fiscale
art. 57, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dal terzo motivo in tema di eccezioni proponibili nel giudizio di appello tributario
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190, come novellato dall'art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017 n. 91 conv. in L. 3 agosto 2017 n. 123
la Corte afferma che lo ius superveniens incide sulle modalità di esecuzione del rimborso, ma non elimina il requisito soggettivo della residenza per i lavoratori subordinati
richiamato per qualificare l'esercizio del trasporto terrestre come impresa commerciale
richiamato per descrivere la prestazione di trasporto come servizio imprenditoriale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ricomprende sia la violazione di legge sia la falsa applicazione di legge; nel caso, la censura viene qualificata come falsa applicazione della norma agevolativa
art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro il rigetto di un'istanza di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Le questioni che attengono alla mancanza dei presupposti del rimborso, pur se sollevate dall'amministrazione finanziaria, possono integrare eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio e deducibili anche per la prima volta in appello o in cassazione, se desumibili dagli atti.
- La motivazione della sentenza è affetta da nullità solo quando non consente il controllo sull'iter logico-giuridico; una motivazione sintetica ma comprensibile soddisfa il minimo costituzionale.
- Ai fini del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, il requisito della residenza nei Comuni individuati dalla normativa speciale rimane imprescindibile per il lavoratore subordinato, poiché la deroga per chi opera altrove riguarda soltanto chi esercita direttamente un'attività industriale, commerciale, artigiana o agricola.
- La falsa applicazione di legge ricorre quando il giudice sussume una fattispecie concreta in una norma che non la contempla, traendone effetti giuridici non previsti dalla disciplina applicabile.
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